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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
2 Per gli animali malati e gli animali con uno standard igienico non chiaro devono essere disponibili locali di isolamento o devono poter essere utilizzati i locali esistenti in altri centri di detenzione di animali da laboratorio.
3 Ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve disporre di locali separati per lo stoccaggio di alimenti e altri materiali, come i prodotti di pulizia e disinfezione, nonché per lo smaltimento o deve poter utilizzare i locali esistenti in altri centri di detenzione di animali da laboratorio.
Art. 162 Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio
1 Per ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un direttore. La sua supplenza deve essere regolamentata.
2 Il direttore:
a. decide sull’assegnazione del personale, dell’infrastruttura e di altre risorse;
b. assume l’intera responsabilità per quanto attiene alla protezione degli animali;
c. è competente della distribuzione del lavoro, dell’istruzione dei guardiani d’animali e del restante personale, del controllo dei lavori, dell’organizzazione della sorveglianza specializzata e dell’assistenza agli animali da laboratorio, nonché dello svolgimento dei lavori di documentazione necessari;
d. è responsabile delle notificazioni di cui all’articolo 190 capoverso 1.
Art. 163 Guardiani di animali
Il numero dei guardiani di animali va fissato in funzione della specie e del numero degli animali, del volume dell’allevamento, nonché dell’intensità necessaria della sorveglianza. L’organico deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche e per i lavori di documentazione prescritti.
Art. 164 Registro di controllo dell’effettivo degli animali
1 I centri di detenzione di animali da laboratorio tengono un registro di controllo dell’effettivo degli animali che deve contenere, per ogni specie, le indicazioni seguenti:
a. l’aumento (data; nascita o provenienza; numero);
b. la diminuzione (data; acquirente o decesso, causa del decesso, se conosciuta; numero);
c. l’eventuale marchiatura (registro).
2 Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche devono essere iscritti nel registro di controllo dell’effettivo degli animali separatamente, secondo il ceppo o la linea.