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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
i. pesci: – forte colpo rintuzzato sulla testa,
– elettricità,
– pesce persico: anche rottura della nuca,
– anguilla: anche immersione in acqua salata raffreddata,
– piccoli pesci fino a 10 cm: anche sostanze appropriate che stordiscono;
j. decapodi (Decapoda): – bollitura in acqua,
– elettricità,
– immersione in acqua salata raffreddata.
2 Previa intesa con l’autorità cantonale, l’UFV può autorizzare altri procedimenti di stordimento o procedimenti modificati. L’autorizzazione è limitata nel tempo e può essere vincolata a condizioni e oneri.
Art. 149 Stordimento
1 Gli animali vanno storditi in modo che cadano il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di insensibilità e di incoscienza che si protrae fino alla morte.
2 Se è impiegato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico, gli animali devono essere posizionati in modo tale che l’apparecchio possa essere utilizzato e applicato senza difficoltà, con precisione e per la durata necessaria.
3 Le attrezzature per immobilizzare gli animali non devono arrecare loro dolori o lesioni evitabili e devono garantire che gli animali destinati alla macellazione siano storditi in piedi o in posizione eretta, eccettuato il pollame.
4 Tranne in caso di decapitazione e di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.
Art. 150 Apparecchi e impianti di stordimento
1 Gli apparecchi e gli impianti di stordimento devono essere controllati per verificarne il funzionamento tutti i giorni lavorativi, almeno una volta all’inizio del lavoro e, se necessario, puliti più volte al giorno. Gli apparecchi di ricambio devono essere tenuti pronti per l’impiego.
2 Durante l’attività, il funzionamento degli apparecchi e degli impianti di stordimento deve essere controllato in modo che i difetti tecnici che causano errori possano essere immediatamente identificati ed eliminati.
3 La manutenzione degli apparecchi e degli impianti di stordimento e il controllo del loro funzionamento, nonché l’eliminazione dei difetti devono essere documentati.