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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
b. essere attrezzati in modo che la temperatura, l’umidità dell’aria, l’arieggiamento e la qualità dell’acqua possano essere adeguati alle esigenze degli animali;
c. essere allestiti in modo che gli animali non siano esposti a rumori eccessivi o improvvisi;
d. essere facili da pulire e disinfettare;
e. essere allestiti in modo da poter verificare lo stato generale di tutti gli animali senza disturbarli eccessivamente.
Art. 158 Provenienza degli animali da laboratorio
1 Gli animali destinati a esperimenti devono provenire, di regola, da un centro autorizzato di detenzione o da un centro di detenzione estero equivalente di animali da laboratorio.
2 Gli animali domestici, eccettuati i gatti, i cani e i conigli, possono essere utilizzati in esperimenti su animali anche se non provengono da centri autorizzati di detenzione o da centri di detenzione esteri equivalenti di animali da laboratorio.
3 I primati possono essere utilizzati in esperimenti su animali solo se sono stati allevati.
4 Altri animali selvatici possono essere catturati per essere utilizzati in esperimenti su animali solo se appartengono a una specie che è difficile allevare in numero sufficiente.
Art. 159 Marchiatura di animali da laboratorio
I primati, i gatti e i cani previsti come animali da laboratorio devono essere marchiati durevolmente, di regola prima dello svezzamento.
Art. 160 Trasporto di animali da laboratorio
1 Se si trasportano animali nel corso di un esperimento o animali con aggravi ereditari, occorre prendere i provvedimenti necessari per limitare il più possibile l’aggravio; i tempi di trasporto devono essere ridotti al minimo.
2 Nel trasporto di animali da laboratorio con uno standard igienico definito vanno prese le precauzioni necessarie affinché i microorganismi non possano entrare né fuoriuscire. I contenitori di trasporto devono essere tali da poter controllare da chiusi lo stato generale degli animali.
Sezione 3: Centri di detenzione di animali da laboratorio
Art. 161 Sorveglianza della salute e locali
1 I centri di detenzione di animali da laboratorio devono sorvegliare la salute e lo standard igienico degli animali.