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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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455.1 Protezione della natura e del paesaggio

3 I registri di controllo devono essere allestiti secondo le direttive dell’UFV e conservati per tre anni. Devono essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive.

Art. 165 Autorizzazione

1 Chi custodisce, alleva, produce o commercia animali da laboratorio necessita di un’autorizzazione.

2 Il richiedente deve presentare all’autorità cantonale la domanda nel Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali. In casi motivati, l’autorità cantonale può ammettere la presentazione delle domande in forma cartacea secondo il modello di formulario dell’UFV.

3 I centri di detenzione di animali da laboratorio sono autorizzati se sono adempiuti i requisiti seguenti:

a. i requisiti riguardanti la detenzione degli animali, il modo di trattarli, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura;

b. i requisiti riguardanti la sorveglianza della salute;

c. i requisiti riguardanti il personale;

d. la tenuta di un adeguato registro di controllo dell’effettivo degli animali;

e. all’occorrenza, i requisiti secondo la sezione 4 concernente l’allevamento e la produzione di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche.

4 L’autorizzazione è rilasciata al nome del direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio e la sua validità è limitata al massimo a 10 anni.

5 L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti:

a. le specie animali, il numero degli animali e il volume del commercio;

b. la detenzione, l'alimentazione, la cura e la sorveglianza degli animali;

c. la provenienza e la sorveglianza degli animali;

d. le condizioni e le responsabilità del personale;

e. il registro di controllo dell’effettivo degli animali;

f. gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche.

6 Non necessitano dell’autorizzazione per i centri di detenzione di animali da laboratorio i centri in cui gli animali sono tenuti generalmente per scopi diversi dalla sperimentazione.