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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
Art. 151 Dissanguamento
1 Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l’animale è incosciente.
2 Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso.
3 Dopo il taglio effettuato per dissanguare l’animale, non possono essere eseguite altre operazioni di macellazione se non dopo la morte dell’animale.
4 Dopo lo stordimento, i pesci possono anche essere eviscerati anziché dissanguati; se il metodo di stordimento utilizzato causa la morte degli animali, si può rinunciare al dissanguamento o all’evisceramento.
Art. 152 Disposizioni esecutive dei Cantoni
1 I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze degli ispettori delle carni in materia di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nelle aziende di macellazione.
2 Per la sorveglianza ufficiale dell’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell’ambito della macellazione non sono riscossi emolumenti.
Capitolo 10: Esperimenti su animali
Sezione 1: Campo d’ applicazione e definizioni
Art. 153 Campo d’applicazione
Le prescrizioni concernenti gli esperimenti su animali si applicano:
a. ai vertebrati;
b. ai decapodi (Decapoda) e cefalopodi (Cephalopoda);
c. ai mammiferi, agli uccelli e ai rettili (Reptilia) nella seconda metà dello stadio di sviluppo che precede la nascita o la schiusa delle uova;
d. agli stadi larvali di pesci e anfibi (Amphibia) che assimilano alimenti liberamente.
Art. 154 Definizioni
1 Gli animali da laboratorio sono gli animali secondo l’articolo 153 che sono utilizzati in esperimenti su animali o di cui si prevede l’impiego a questo scopo.
2 Gli animali geneticamente modificati sono animali il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni. Sono considerati tali anche i prodotti di incroci con animali geneticamente modificati.