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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

3 Gli animali con mutazioni patologiche sono animali che presentano dolori, sofferenze, lesioni, ansietà o hanno subito altre violazioni della dignità causate dall’obiettivo di allevamento o a esso correlate. Possono essere animali prodotti in modo tradizionale o geneticamente modificati.

4 Il fenotipo è la somma di tutte le caratteristiche osservabili e fisiche di un animale.

5 I centri di detenzione di animali da laboratorio sono centri di detenzione, allevamento o commercio di animali da laboratorio.

6 Gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali sono esperimenti che procurano all’animale dolori, sofferenze o lesioni, che lo mettono in ansietà, che arrecano considerevoli pregiudizi del suo stato generale o che possono ledere in altro modo la sua dignità.

Sezione 2: Animali da laboratorio

Art. 155 Detenzione

1 Le prescrizioni sulla detenzione di animali si applicano anche agli animali da laboratorio.

2 Sono ammesse deroghe ai capitoli 1, 3 e 5 e agli articoli 156 e 157 nella misura in cui esse siano necessarie per conseguire lo scopo dell’esperimento e siano autorizzate; devono durare il meno possibile.

Art. 156 Trattamento degli animali da laboratorio

1 Gli animali da laboratorio devono essere sufficientemente abituati, prima dell’inizio di un esperimento, alle condizioni locali di detenzione e al contatto con l’uomo, in particolare alla manipolazione necessaria nell’esperimento.

2 Specie animali diverse possono essere tenute nello stesso locale solo se ciò non crea loro maggiori disagi.

3 Gli animali da laboratorio delle specie sociali devono essere tenuti in gruppo con individui della stessa specie, esclusi gli animali incompatibili.

4 Nell’occuparsi degli animali da laboratorio si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.

Art. 157 Locali e parchi

I locali e i parchi nei quali sono tenuti gli animali da laboratorio devono:

a. essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L’intensità dell’illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità, nonché il cambiamento d’illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile alcun tremolio molesto;