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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
Sezione 4: Allevamento e produzione di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche
Art. 166 Obbligo di autorizzazione
1 Chi produce, alleva, detiene o commercializza animali geneticamente modificati o animali con mutazioni patologiche necessita di un’autorizzazione per centri di detenzione di animali da laboratorio secondo l’articolo 165.
2 Chi produce animali geneticamente modificati adottando un metodo non considerato invalso necessità inoltre di un’autorizzazione secondo l’articolo 183. L’UFV stabilisce quali metodi siano considerati invalsi per quali specie animali.
Art. 167 Disposizioni applicabili
Per la produzione di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche, l’articolo 20 LPAn e gli articoli 174, 176, 177, 181 e 185 della presente ordinanza si applicano per analogia; alla produzione di animali geneticamente modificati si applicano inoltre gli articoli 8 e 9 della legge federale del 21 marzo 20037 sull’ingegneria genetica nel settore non umano.
Art. 168 Registrazione del fenotipo
1 Lo stato degli animali geneticamente modificati e degli animali con mutazioni patologiche è verificato periodicamente con una frequenza tale da registrare tempestivamente dolori, sofferenze, lesioni, ansietà e disturbi del loro stato generale e valutarli in modo adeguato (registrazione del fenotipo). La registrazione del fenotipo deve essere documentata.
2 L’UFV definisce le esigenze poste alla registrazione del fenotipo di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche.
Art. 169 Misure che riducono l’aggravio
Mediante misure di detenzione e di cura, nonché altre misure adeguate quale la limitazione della durata della vita, l’aggravio degli animali geneticamente modificati e degli animali con mutazioni patologiche deve essere contenuto il più possibile.
Art. 170 Restrizioni concernenti gli animali con mutazioni patologiche
1 Il numero degli animali con mutazioni patologiche allevati o tenuti deve essere giustificato dal numero degli animali necessari negli esperimenti autorizzati sugli animali. Gli animali eccedentari devono essere uccisi.
2 L’allevamento, la produzione o la detenzione di animali con mutazioni patologiche è inammissibile se gli animali sono soggetti a un aggravio elevato nonostante vigano condizioni ambientali ottimali e siano state prese tutte le misure volte a ridurre l’aggravio.