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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

Art. 171 Restrizioni concernenti gli animali geneticamente modificati

La produzione di animali geneticamente modificati non è ammessa, nemmeno a scopi di ricerca, se gli animali sono destinati a essere utilizzati nei modi seguenti:

a. come animali da compagnia, per il tempo libero o da competizione;

b. come animali da lavoro, se l’aumento delle prestazioni serve unicamente a scopi economici;

c. come animali da reddito per la produzione di alimenti o di beni, se si tratta unicamente della produzione di beni di lusso.

Art. 172 Obbligo di notificazione per gli animali con mutazioni patologiche e

autorizzazione successiva

1 Se dalla registrazione del fenotipo risulta che da una linea geneticamente modificata sono scaturiti animali con mutazioni patologiche, occorre notificarlo all’autorità competente. Oltre alla registrazione del fenotipo e alle misure adottate per ridurre l’aggravio, occorre esporre l’utilità per la ricerca o per la terapia e la diagnostica sull’uomo o sull’animale.

2 In collaborazione con la commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali, l’autorità valuta l’indispensabilità degli esperimenti ai sensi dell’articolo 180. Essa decide in un’aggiunta all’autorizzazione di cui all’articolo 165 sull’ammissibilità della sopravvivenza della linea o del ceppo. Può vincolare l’autorizzazione a condizioni e oneri.

Art. 173 Acquisizione e consegna

1 Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche possono essere acquisiti esclusivamente presso centri di detenzione di animali da laboratorio svizzeri o esteri equivalenti. Gli animali devono essere accompagnati da un certificato d’origine con un attestato della trasportabilità e da una documentazione sul fenotipo. Eventuali lacune nella documentazione sul fenotipo devono essere colmate senza indugio.

2 Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche possono essere consegnati esclusivamente a istituti e laboratori approvati svizzeri o esteri equivalenti. Gli animali devono essere accompagnati da una documentazione sul fenotipo.

Sezione 5: Autorizzazione di esperimenti sugli animali

Art. 174 Esigenze poste a istituti e laboratori

Gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti sugli animali devono:

a. disporre di sufficienti locali, spazi accessori e attrezzature affinché gli esperimenti possano essere eseguiti in modo ordinato, chiaro e corretto dal punto