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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Protezione della natura e del paesaggio
2 Il numero delle persone che eseguono esperimenti deve essere adeguato al volume e all’onere degli interventi e delle misure previsti, nonché alla necessaria intensità della sorveglianza. Gli effettivi del personale devono permettere di attuare una supplenza regolamentata, in particolare per la sorveglianza degli animali durante gli esperimenti e per i lavori di documentazione prescritti.
Art. 178 Registrazioni
1 Durante l’esecuzione di un esperimento sugli animali occorre registrare per scritto, per ogni animale o gruppo di animali:
a. inizio dell’esperimento (data), specie, quantità, sesso, origine e identificazione degli animali, nonché designazione del gruppo di animali sottoposti a esperimento;
b. interventi e misure eseguiti sugli animali (date, tipo);
c. sorveglianza degli animali, comprese l’anestesia, l’analgesia e l’interruzione anticipata dell’esperimento (date, tipo);
d. portata dell’aggravio cui l’animale è stato esposto;
e. eventi indesiderati;
f. valutazione degli esperimenti e utilizzabilità dei risultati;
g. fine dell’esperimento (data).
2 Le registrazioni devono essere:
a. comprensibili sulla base delle iscrizioni sulle gabbie o della marchiatura degli animali;
b. tenute a disposizione delle autorità esecutive in qualsiasi momento;
c. conservate per tre anni dopo la scadenza dell’autorizzazione.
Art. 179 Esperimenti che compromettono il benessere degli animali
Sono considerati esperimenti che compromettono il benessere degli animali gli esperimenti nel cui ambito:
a. sono eseguiti interventi chirurgici sull’animale;
b. vi sono azioni fisiche consistenti sull’animale;
c. sono somministrate o applicate all’animale, ai fini di un controllo, sostanze o miscele di sostanze per le quali non si può escludere un effetto dannoso sull’animale;
d. sono prodotti effetti patologici sull’animale;
e. gli animali sono immunizzati o infettati con microrganismi o parassiti oppure è loro somministrato materiale cellulare;
f. gli animali sono sottoposti a un’anestesia generale;