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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
g. si lavora su animali la cui morfologia o i cui geni portano a presumere che possano avvertire dolori, sofferenze, lesioni o ansietà oppure che subiscano considerevoli pregiudizi dello stato generale;
h. si lavora con fasi di sviluppo di animali secondo l’articolo 153 lettere c e d il cui stato di sviluppo neurofisiologico rende probabile che gli animali avvertano stimoli dolorifici;
i. gli animali sono limitati nella libertà di movimento o sono tenuti in isolamento ripetutamente o per lunghi periodi;
j. gli animali non sono tenuti conformemente alle prescrizioni di tenuta e di trattamento di cui agli articoli 155 e 156;
k. si lavora su animali di ceppi o linee che presentano funzioni fisiologiche o comportamenti turbati se non sono tenuti, nutriti o curati in un ambiente specializzato o se la loro capacità di adattamento è insufficiente;
l. vengono uccisi animali;
m. si impiegano animali di ceppi o linee difficili o onerosi da allevare o da produrre. Tale è il caso se nel loro allevamento o nella loro produzione una quota superiore al 50 per cento degli individui risulta essere senza le caratteristiche desiderate o vi è il 20 per cento di discendenti in meno rispetto al corrispondente ceppo selvatico oppure se l’allevamento è possibile soltanto mediante fertilizzazione in vitro;
n. si procede ad altri interventi o pratiche che causano agli animali dolori, lesioni o altri aggravi, anche se di breve durata o leggeri.
Art. 180 Criteri per la valutazione della misura indispensabile degli
esperimenti che compromettono il benessere degli animali
1 Il richiedente deve dimostrare che:
a. l’obiettivo dell’esperimento:
1. è connesso con il mantenimento o la protezione della vita e con la salute dell’uomo e dell’animale o serve a lenire il dolore,
2. promette l’ottenimento di nuove conoscenze su processi vitali fondamentali,
3. serve a proteggere l’ambiente naturale;
b. l’obiettivo dell’esperimento non può essere conseguito con metodi non implicanti esperimenti sugli animali che sono idonei secondo lo stato delle conoscenze.
2 Tenuto conto dell’ultimo stato delle conoscenze, il metodo deve essere idoneo a conseguire l’obiettivo dell’esperimento.
3 Un esperimento sugli animali e le sue singole parti devono essere pianificati in modo tale che venga impiegato il numero più basso possibile di animali e che si applichino i procedimenti più opportuni per valutare i risultati dell’esperimento, pro-