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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

cedure statistiche corrispondenti all’ultimo stato della scienza e uno scaglionamento temporale mirato delle singole parti.

Art. 181 Obiettivi inammissibili per esperimenti che compromettono il

benessere degli animali

Sono inammissibili gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali:

a. ai fini dell’omologazione di sostanze e prodotti in un altro Stato, se i requisiti di omologazione non corrispondono alle regolamentazioni internazionali o, rispetto a quelli applicabili in Svizzera, richiedono un numero considerevolmente superiore di esperimenti o di animali per un esperimento o richiedono esperimenti che implicano un aggravio considerevolmente maggiore per gli animali;

b. ai fini del controllo di prodotti, se le conoscenze auspicate possono essere ottenute valutando i dati sui loro elementi o il potenziale di rischio è sufficientemente noto;

c. ai fini dell’insegnamento nelle scuole universitarie e della formazione di specialisti, se esiste un’altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o trasmettere nozioni necessarie per esercitare la professione o per eseguire esperimenti sugli animali;

d. a scopi militari.

Art. 182 Condizioni d’autorizzazione

1 Un esperimento che compromette il benessere degli animali è autorizzato se:

a. con l’esperimento non si supera la misura indispensabile e nella ponderazione degli interessi secondo l’articolo 19 capoverso 4 LPAn prevale l’esperimento;

b. non è perseguito un obiettivo inammissibile;

c. l’articolo 20 capoverso 1 e 2 LPAn e l’articolo 185 della presente ordinanza sono rispettati;

d. nell’utilizzare animali con mutazioni patologiche sono rispettate le esigenze poste all’allevamento e alla produzione;

e. le esigenze poste alla detenzione, al trattamento, ai locali e parchi, all’origine e alla marchiatura sono adempiute;

f. le esigenze poste agli istituti e ai laboratori per eseguire gli esperimenti sono rispettate;

g. le esigenze inerenti al personale sono rispettate.

2 Per gli esperimenti che non compromettono il benessere degli animali, le condizioni d’autorizzazione sono costituite dalle lettere c-g.