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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

3 L’autorità cantonale valuta la domanda e decide dapprima se si tratta di un esperimento che compromette il benessere degli animali. Se necessario, chiede documenti complementari.

4 L’autorità cantonale trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali, compresa la propria valutazione, alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e decide sulla scorta della proposta della commissione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione.

5 L’autorizzazione può essere utilizzata soltanto una volta passata in giudicato.

Art. 185 Esecuzione di esperimenti sugli animali

1 Prima dell’inizio dell’esperimento occorre definire gli eventi o i sintomi al verificarsi dei quali l’animale deve essere escluso dall’esperimento ed eventualmente ucciso (criteri d’interruzione).

2 Gli animali devono essere abituati accuratamente alle condizioni d’esperimento. Se un animale è angustiato dall’esperimento, occorre prendere misure adeguate per ridurre al minimo l’ansia e lo stress connesso.

3 Negli esperimenti possono essere utilizzati unicamente gli animali il cui stato di salute sia stato esaminato nella misura necessaria per ritenere improbabile un aggravio supplementare indipendente dall’obiettivo dell’esperimento.

4 Il benessere degli animali deve essere verificato e valutato durante gli esperimenti con una frequenza tale da registrare tempestivamente dolori, sofferenze, lesioni e ansietà, nonché disturbi del loro stato generale. Se questi ultimi si verificano, gli animali devono essere curati e trattati conformemente all’ultimo stato delle conoscenze; non appena l’obiettivo dell’esperimento lo consente o i criteri d’interruzione sono adempiuti, gli animali devono essere esclusi dall’esperimento ed eventualmente uccisi.

5 Gli interventi o altri provvedimenti che provocano all’animale dolori non solo lievi possono essere eseguiti, sempre che l’obiettivo dell’esperimento lo consenta, soltanto sotto anestesia locale o generale e con una sufficiente terapia analgesica successiva.

6 Gli interventi o provvedimenti difficili da eseguire sotto il profilo tecnico possono essere effettuati soltanto da persone appositamente istruite.

7 Se dopo un intervento o un provvedimento i dolori, le sofferenze, le lesioni o l’ansietà perdurano, l’animale deve essere ucciso non appena l’obiettivo dell’esperimento lo consente o i criteri d’interruzione sono adempiuti.

8 Se un esperimento ha causato a un animale dolori, sofferenze, lesioni o ansietà gravi o, per una durata medio-lunga, di grado medio, adottando misure adeguate occorre assicurare che lo stesso animale non venga più utilizzato per un simile esperimento.

9 Gli esperimenti non possono essere eseguiti nei locali in cui sono tenuti animali.