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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
Art. 183 Autorizzazione
1 L’autorizzazione è rilasciata al nome del capounità.
2 L’autorizzazione è valida di volta in volta per esperimenti o serie di esperimenti eseguiti allo scopo di trovare risposte a questioni precise oppure con finalità ben determinate. Essa è limitata al massimo a tre anni.
3 L’autorizzazione può prevedere deroghe alle seguenti disposizioni:
a. esigenze poste alla detenzione, al trattamento, ai locali e parchi, all’origine e alla marchiatura;
b. esigenze poste agli istituti e ai laboratori per eseguire gli esperimenti;
c. custodia degli animali in un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio;
d. utilizzazione di animali con mutazioni patologiche;
e. esigenze inerenti al personale.
4 Le deroghe di cui al capoverso 3 devono essere integrate nell’autorizzazione.
5 L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri concernenti:
a. la specie, il ceppo o la linea e il numero degli animali;
b. l’origine e lo stato di salute degli animali;
c. la detenzione, il trattamento, l’alimentazione, la cura e la sorveglianza degli animali;
d. la metodologia, in particolare per limitare i dolori, le sofferenze, le lesioni o l’ansietà, nonché altre lesioni della dignità del singolo animale;
e. l’esecuzione di un esperimento preliminare;
f. l’ulteriore utilizzazione degli animali dopo l’esperimento;
g. le condizioni e responsabilità inerenti al personale;
h. le registrazioni dell’esecuzione dell’esperimento.
Art. 184 Procedura d’autorizzazione
1 Chi intende eseguire esperimenti sugli animali, deve presentare una domanda nel Sistema elettronico di notificazione presso l’autorità cantonale. In casi motivati, l’autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell’UFV.
2 Se un esperimento concerne più Cantoni in seguito al cambiamento del luogo in cui si trovano gli animali durante l’esperimento o in caso di ricerche sul campo, la domanda deve essere presentata all’autorità nel cui Cantone l’esperimento è eseguito principalmente. Quest’ultima informa tutte le altre autorità cantonali coinvolte e tiene conto della loro valutazione. Le autorità cantonali controllano gli esperimenti eseguiti sul loro territorio e gli animali che vi si trovano.