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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

Sezione 6: Formazione e perfezionamento del personale specializzato

Art. 186 Requisiti

1 Il direttore di un centro di detenzione di animali da laboratorio deve:

a. disporre di una formazione specifica in scienza degli animali da laboratorio;

b. adempiere le esigenze poste ai responsabili d’esperimento secondo il capoverso 2; o

c. sempre che non vengano prodotti animali geneticamente modificati, disporre del certificato di capacità di guardiano d’animali.

2 I responsabili d’esperimento devono:

a. disporre o di un diploma universitario comprendente conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia e scienza comportamentale, genetica e biologia molecolare, chimica, biochimica, nonché igiene e biostatistica, o di una formazione equivalente;

b. aver fruito di una formazione specifica che trasmette conoscenze sulla protezione degli animali, sulle caratteristiche, le esigenze e le malattie degli animali da laboratorio, nonché sulla loro utilizzazione negli esperimenti sugli animali;

c. aver maturato un’esperienza pratica triennale con gli esperimenti sugli animali.

3 Le persone che eseguono esperimenti sugli animali devono aver fruito di una formazione specifica che trasmette le necessarie conoscenze specialistiche e le capacità pratiche per eseguire esperimenti sugli animali.

4 Le persone che valutano lo stato di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche devono fruire di un apposito perfezionamento periodico.

5 Le persone di cui ai capoversi 2 e 3 devono partecipare periodicamente a corsi di perfezionamento per aggiornare le loro conoscenze in materia di esperimenti sugli animali. Esse dimostrano all’autorità cantonale di aver fruito di tale perfezionamento.

Art. 187 Corsi di formazione e di perfezionamento

In collaborazione con le associazioni di categoria, le aziende che eseguono esperimenti sugli animali organizzano corsi per la formazione specifica e per il perfezionamento.

Art. 188 Contenuto e attestazione della formazione e del perfezionamento

La formazione specifica per le persone che eseguono esperimenti sugli animali e per i responsabili d’esperimento deve adempiere i requisiti di cui all’allegato 5 numeri 1 e 2, il perfezionamento quelli di cui all’allegato 5 numero 3. Alle formazioni e agli attestati particolari si applica l’allegato 5 numeri 4 e 5.