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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
Sezione 6: Formazione e perfezionamento del personale specializzato
Art. 186 Requisiti
1 Il direttore di un centro di detenzione di animali da laboratorio deve:
a. disporre di una formazione specifica in scienza degli animali da laboratorio;
b. adempiere le esigenze poste ai responsabili d’esperimento secondo il capoverso 2; o
c. sempre che non vengano prodotti animali geneticamente modificati, disporre del certificato di capacità di guardiano d’animali.
2 I responsabili d’esperimento devono:
a. disporre o di un diploma universitario comprendente conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia e scienza comportamentale, genetica e biologia molecolare, chimica, biochimica, nonché igiene e biostatistica, o di una formazione equivalente;
b. aver fruito di una formazione specifica che trasmette conoscenze sulla protezione degli animali, sulle caratteristiche, le esigenze e le malattie degli animali da laboratorio, nonché sulla loro utilizzazione negli esperimenti sugli animali;
c. aver maturato un’esperienza pratica triennale con gli esperimenti sugli animali.
3 Le persone che eseguono esperimenti sugli animali devono aver fruito di una formazione specifica che trasmette le necessarie conoscenze specialistiche e le capacità pratiche per eseguire esperimenti sugli animali.
4 Le persone che valutano lo stato di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche devono fruire di un apposito perfezionamento periodico.
5 Le persone di cui ai capoversi 2 e 3 devono partecipare periodicamente a corsi di perfezionamento per aggiornare le loro conoscenze in materia di esperimenti sugli animali. Esse dimostrano all’autorità cantonale di aver fruito di tale perfezionamento.
Art. 187 Corsi di formazione e di perfezionamento
In collaborazione con le associazioni di categoria, le aziende che eseguono esperimenti sugli animali organizzano corsi per la formazione specifica e per il perfezionamento.
Art. 188 Contenuto e attestazione della formazione e del perfezionamento
La formazione specifica per le persone che eseguono esperimenti sugli animali e per i responsabili d’esperimento deve adempiere i requisiti di cui all’allegato 5 numeri 1 e 2, il perfezionamento quelli di cui all’allegato 5 numero 3. Alle formazioni e agli attestati particolari si applica l’allegato 5 numeri 4 e 5.