Progetto

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 58Fedlex · Progetto

Protezione della natura e del paesaggio

Art. 189 Verifica della formazione e del perfezionamento

1 L’autorità cantonale:

a. verifica, nel quadro della procedura d’autorizzazione per gli esperimenti sugli animali, l’abilitazione dei responsabili d’esperimento e delle persone che eseguono esperimenti sugli animali;

b. può dispensare un responsabile d’esperimento o una persona che esegue esperimenti sugli animali da una parte della formazione specifica o del perfezionamento, se dimostra di possedere una formazione sufficiente;

c. può, in casi motivati, prescrivere a un responsabile d’esperimento o a una persona che esegue esperimenti sugli animali di seguire una formazione o un perfezionamento in un determinato settore;

d. può riconoscere un durata minore dell’esperienza pratica di un responsabile d’esperimento che dimostra di possedere una formazione particolare sufficiente.

2 L’autorità cantonale riconosce formazioni, corsi di perfezionamento e corsi specifici equivalenti seguiti all’estero.

Sezione 7: Notificazioni e controlli

Art. 190 Notificazioni

1 Entro la fine di febbraio, il direttore di un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio deve notificare all’autorità cantonale, nel Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali, il numero complessivo degli animali allevati e prodotti nell’anno civile trascorso, per ogni specie animale e per le linee geneticamente modificate e gli animali con mutazioni patologiche.

2 Il capounità deve notificare all’autorità cantonale, nel Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali, per ogni esperimento:

a. la conclusione di un esperimento o di una serie di esperimenti, entro due mesi dalla conclusione;

b. le indicazioni sull’attività sperimentale nell’anno civile trascorso, entro la fine di febbraio per gli esperimenti pluriennali.

3 In casi motivati, l’autorità cantonale può ammettere notificazioni secondo i capoversi 1 e 2 in forma cartacea sul modello di formulario dell’UFV.

4 I Cantoni trasmettono all’UFV, nel Sistema elettronico di notificazione degli esperimenti sugli animali:

a. progressivamente

1. le autorizzazioni di cui all’articolo 165 per i centri di detenzione di animali da laboratorio;

2. le aggiunte di cui all’articolo 172 capoverso 2 alle autorizzazioni secondo il numero 1;