Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 112 pagine
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UNETHF e KARCH chiedono di inserire un rinvio in base al quale per la detenzione di animali selvatici sia necessaria un’autorizzazione eccezionale rilasciata dal servizio tecnico cantonale per la protezione della natura ai sensi dell’articolo 20 OPN.
Art. 85 Animali selvatici particolarmente difficili da tenere
Secondo UNETHF l’elenco delle specie animali sembra molto casuale. Cenpat, CVAM, SGV e SO richiedono requisiti minimi per snellire il processo d’esecuzione. Gli allegati mancano di tali requisiti minimi.
BS propone per la lettera e la formulazione “squali che in natura superano 1 m di lunghezza”. GST e STS chiedono di inserire i serpenti velenosi alla lettera c (si veda art. 84 c). FFVFF, OCARE,
TSCHBD, VFAFI, VFAFI (44 cittadini) e VPSFT chiedono un elenco non definitivo, mentre i detentori di animali da zoo (123) propongono ulteriori adeguamenti.
GST chiede di basarsi sulla lista CITES delle specie minacciate. Le specie contemplate in questa lista possono essere prelevate dal loro habitat naturale solo ai fini della conservazione delle specie, sotto la supervisione scientifica.
Th. Althaus riconosce le buone intenzioni dell’articolo, ma mette in discussione la disponibilità degli specialisti per la redazione delle perizie necessarie. Teme una “situazione gravosa se persone non propriamente esperte devono dimostrare alle autorità che si intendono della detenzione di animali selvatici” e chiede l’istituzione di una commissione tecnica.
Art. 86 Condizioni d’autorizzazione
KNIE, NTPG, STAZH, TPDB, ZOOBS, ZOOCH e ZOOZH chiedono di integrare alla lettera c “rumore eccessivo”, affinché la disposizione sia coerente con l’articolo 10. SIGS teme che ogni organo di esecuzione cantonale adotti un’altra pratica e che in questo modo si crei incertezza giuridica, e chiede di descrivere in modo chiaro il concetto di “piccola detenzione privata”.
ARCAT, DGHT e IGTFAG constatano, unitamente a SDS, che una formazione come biologo o veterinario non necessariamente garantisce il possesso di conoscenze specialistiche in materia di rettili e anfibi e chiede per la lettera f la seguente formulazione “...specialista riconosciuto … Questi deve dimostrare di aver assolto una formazione di cui agli articoli 17 e 18.”
Secondo KARCH e UNETH, alla lettera h andrebbe definito che nel caso di animali selvatici protetti conformemente alla OPN e alla LPN sia necessaria un’autorizzazione eccezionale rilasciata dal servizio tecnico cantonale per la protezione della natura.
UNZHNT propone alla lettera h (nuova lettera) la seguente formulazione “... le persone sono note in base all’articolo 83.”
FFVFF, OCARE, TSCHBD, VFAFI, VFAFI (44 cittadini) e VPSFT chiedono che sia definita
l’indipendenza dei periti.
Art. 87 Autorizzazione
Vengono avanzate numerosissime proposte correttive in termini di precisazioni oppure ai fini di una maggiore comprensibilità dell’articolo.
Per aumentare la trasparenza della procedura d’autorizzazione, BE chiede per il capoverso 4
un’integrazione in base alla quale le autorità cantonali possano disporre condizioni e oneri in relazione alla sicurezza pubblica. KTLU, LU, NW, OW, SZ e STVT propongono di precisare al capoverso 7 che nell’autorizzazione possano essere previste solo condizioni e oneri severi e non meno rigidi di quelli stabiliti per i requisiti minimi. GL chiede di fissare a non più di 10 anni la durata dell’autorizzazione per i detentori privati, altri (124) propongono 4 anni. FFVFF, OCARE, TSCHBD, VFAFI e VPSFT chiedono di limitare a non più di 2 anni la durata dell’autorizzazione anche per gli animali particolarmente difficili da tenere.
STS e 38 altre organizzazioni (125) chiedono lo stralcio del capoverso 5, lettera a (deroghe per i circhi) e del capoverso 7 (deroghe alle disposizioni), in quanto la formulazione generale dà adito a numerose interpretazioni. Allo stralcio del capoverso 7 si dichiarano favorevoli 41 altre istanze (126).