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Consultazione 2005/20: Modifica del Codice delle obbligazioni (Locazione) · 9 pagine

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Diritto delle obbligazioni

Art. 269d

2. Valore1 Il valore d'investimento determinante corrisponde al costo originario d'investimento

determinante del terreno e della costruzione o al prezzo d'acquisto, sempre che

quest'ultimo non sia manifestamente eccessivo, aumentato delle spese ad incremento del valore dell'immobile e della compensazione del rincaro sul capitale proprio.

2Se il costo o il prezzo di cui sopra non è noto o è manifestamente eccessivo, si prende in considerazione il valore assicurativo dell'immobile depurato dai costi per i lavori di manutenzione esterna all'immobile e dal deprezzamento dovuto all'età dell'immobile e al quale è sommato il supplemento per il costo del terreno.

3Qualora non sia possibile determinare né il costo iniziale del terreno e della costruzione o il prezzo d'acquisto né il valore assicurativo dell'immobile, il valore d'investimento determinante è stabilito in base ad una perizia del valore reale.

Art. 269e

B. Aumenti di1

pigione Le parti possono concordare uno dei seguenti metodi per I. Nel corso della l'adeguamento della pigione:

locazione

1. Principio a. adeguamento all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al

consumo (pigioni indicizzate, art. 269f);

b. adeguamento all'evoluzione dei costi (pigione commisurata ai costi, art. 269g);

c. aumento scalare della pigione (art. 269h);

d. adeguamento sulla base di un contratto quadro di locazione;

e. per i locali commerciali: adeguamento totale o parziale alla cifra d'affari.

2Se le parti non hanno convenuto alcun metodo di adeguamento, la pigione è indicizzata.

3Il metodo di adeguamento non può essere modificato nel corso della locazione, salvo che nel caso di cui all'articolo 269j capoverso 2.

4Un aumento della pigione è altresì possibile:

a. se è giustificata da prestazioni suppletive del locatore (art. 269i)

b. in caso di alienazione dell'immobile (art. 269j).

Art. 269f