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Consultazione 2005/20: Modifica del Codice delle obbligazioni (Locazione) · 9 pagine

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Diritto delle obbligazioni

II

Disposizioni transitorie della modifica del ... concernente il titolo ottavo.

Art. 1

Le locazioni che hanno inizio dopo l’entrata in vigore della presente modifica sono rette dal nuovo diritto.

Art. 2

1Gli aumenti di pigione comunicati prima dell’entrata in vigore della presente modifica ma che esplicano il loro effetto dopo di essa, sottostanno al diritto previgente.

2Sottostanno altresì al diritto previgente le richieste di riduzione della pigione presentate prima dell'entrata in vigore della presente modifica, ma che esplicano il loro effetto dopo di essa.

Art. 3

Per le locazioni che hanno avuto inizio prima dell'entrata in vigore della presente modifica, gli adeguamenti delle pigioni si basano sull'evoluzione dei costi salvo che le parti abbiano convenuto per scritto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, di optare per l'indicizzazione della pigione.

Art. 4

Le locazioni con pigioni indicizzate che hanno avuto inizio prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto ma che terminano soltanto in seguito ad essa, sono rette sino allo scadere del contratto dal diritto previgente.

Art. 5

1Per i contratti di locazione che hanno avuto inizio prima dell'entrata in vigore della presente modifica e ai quali si applica ora l'indicizzazione delle pigioni, il locatore può aumentare la pigione, se essa si basa su un tasso ipotecario superiore, solo se, contemporaneamente, la adegua al tasso ipotecario di riferimento fissato dal Consiglio federale.

2Se la pigione si basa invece su un tasso ipotecario che è inferiore al tasso di riferimento fissato dal Consiglio federale, il locatore può adeguare la pigione a questo tasso di riferimento.