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Consultazione 2005/20: Modifica del Codice delle obbligazioni (Locazione) · 9 pagine

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Diritto delle obbligazioni

3Per i contratti di locazione che hanno avuto inizio prima dell'entrata in vigore della presente modifica e che prevedono l'applicazione della pigione commisurata ai costi, il locatore può aumentare la pigione, se essa si basa su un tasso ipotecario superiore, solo se, contemporaneamente, la adegua al tasso ipotecario applicato al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto.

4Se la pigione si basa invece su un tasso ipotecario inferiore al tasso applicato al momento dell'entrata in vigore della presente modifica, il locatore può adeguare la pigione a questo tasso ipotecario.

Art. 6

1 Per le locazioni che hanno avuto inizio prima dell'entrata in vigore della presente modifica, l'indicizzazione prevista dal nuovo diritto si basa sul livello dell'indice al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.

2Il locatore può adeguare la pigione all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo non prima di un anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

Art. 7

L'articolo 253b capoverso 2 del diritto previgente resta applicabile alle locazioni che hanno avuto inizio prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

III

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.