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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
giustifica più, considerando l'esigenza di orientare maggiormente la produzione agricola verso il mercato.
2.1.2.2.3 Protezione alla frontiera
Nel corso dell'Uruguay Round dell'OMC, la Svizzera ha accordato un miglior accesso al mercato per i latticini esteri nel quadro di un contingente totale di 527 000 tonnellate di equivalenti-latte. Entro i limiti di questa quota generale, le importazioni sono limitate per determinati prodotti sensibili, mentre il formaggio può essere importato senza limitazioni. Tale differenza è dovuta al fatto che il supplemento per la trasformazione di latte in formaggio, nel caso della fabbricazione del formaggio, sostituisce la protezione alla frontiera, che è mantenuta per il burro e i prodotti di latteria. Questo disciplinamento delle importazioni è peraltro assolutamente coerente con la liberalizzazione del commercio del formaggio prevista nell'ambito dell'accordo agricolo con l'UE.
Dato che la protezione alla frontiera ha una diversa importanza secondo i prodotti, occorre continuare a mantenere queste differenze.
Burro
Per garantire condizioni stabili sul mercato lattiero, è necessario mantenere provvisoriamente una protezione doganale sufficiente per il burro. La produzione svizzera di burro dovrebbe corrispondere al massimo alla domanda interna, dato che non è possibile esportare questo prodotto a prezzi che coprano i costi. Pertanto, occorre importare soltanto in modo mirato quantitativi di burro per coprire eventuali carenze dell'approvvigionamento interno. Se la protezione alla frontiera fosse ridotta, sul mercato lattiero verrebbe immesso un quantitativo supplementare di grasso di latte, che provocherebbe immediatamente conseguenze negative sul prezzo del burro e quindi anche su quello del latte.
È tuttavia necessario liberalizzare le modalità di importazione del burro. La normativa prevista dall'articolo 42 LAgr scadrà alla fine del 2008. Una proroga è inutile, poiché le importazioni di burro possono essere disciplinate mediante le disposizioni generali sulle importazioni (art. 17-25 LAgr).
¾ Il Consiglio federale delega il compito di fissare il contingente doganale parzia-
le n. 7.4 (Burro) all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale); una quota d'importazione dev'essere liberata tempestivamente, se si prevede che la produzione indigena e le scorte disponibili in Svizzera non saranno sufficienti per coprire il fabbisogno.
¾ Dal 1° gennaio 2009 questo contingente parziale di burro verrà messo all'asta.
Si propone di limitare le importazioni, come finora, a grossi imballaggi. In effetti, lo scopo non è quello di riempire gli scaffali di burro estero confezionato in panetti, bensì di coprire di caso in caso il fabbisogno di grasso di latte del mercato. Come finora, il burro importato non sarà venduto come prodotto a sé ma soltanto mescolato al burro svizzero. Passando dal sistema della prestazione all'interno del Paese alla vendita all'asta, come era stato annunciato con la revisione dell'articolo 42 LAgr nell'ambito della PA 2007, si eviterà l'attuale concentrazione dei diritti d'importazione presso alcuni fabbricanti di burro, una situazione delicata dal profilo della politica della concorrenza. Inoltre, l'utilizzo