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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura

dei proventi derivanti dalla differenza di prezzo per misure di solidarietà di diritto privato destinate a sostenere il mercato lattiero non costituisce una soluzione adeguata a lungo termine.

Latte e prodotti di latteria

Il mercato interno per il latte e i prodotti di latteria viene oggi approvvigionato dalla produzione svizzera. Accanto alla protezione offerta dalle distanze, anche gli elevati dazi doganali contribuiscono a impedire l'importazione di grossi quantitativi. Tuttavia, nell'ambito del contingente doganale parziale n. 7.3, è possibile importare fino a 200 tonnellate all'anno di latticini (p. es. yogurt). L'Ufficio federale ripartisce questo contingente secondo l'ordine d'entrata delle notifiche d'importazione al servizio preposto al rilascio del permesso. Già dal 2006, tuttavia, si prevede di sostituire questo sistema con quello della ripartizione secondo l'ordine d'entrata delle domande alla frontiera, più semplice dal profilo amministrativo.

In questo settore la protezione alla frontiera ha un'importanza particolare per le nostre relazioni con l'UE. Un'apertura più estesa dei mercati, per principio auspicabile, presuppone che la Svizzera e l'UE trovino una soluzione accettabile per le due parti per quanto riguarda la riduzione equilibrata dei dazi doganali. In tale contesto, la revisione nel febbraio 2005 del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio Svizzera-UE sui prodotti agricoli trasformati rappresenta un ottimo esempio. Nell'ambito di questo accordo, circa il 6 per cento del latte commercializzato viene esportato sotto forma di prodotti trasformati.

Latte in polvere

Se le importazioni di latte scremato e latte intero in polvere, fabbricato in varie zone del globo in condizioni di produzione estremamente favorevoli, non fossero limitate, eserciterebbero una fortissima concorrenza per il mercato interno e influirebbero indirettamente sui prezzi alla produzione. Per tale motivo la protezione alla frontiera per questi prodotti è sempre stata relativamente alta. Oggi gli importatori hanno il diritto di importare una parte di latte intero in polvere all'aliquota di dazio ridotta nell'ambito del contingente doganale n. 7, se prima hanno acquistato quattro parti di merce indigena. Chi rinuncia espressamente a questa possibilità di importazione, riceve un aiuto per il latte intero in polvere acquistato in Svizzera. I trasformatori (p. es. l'industria della cioccolata) confrontano i prezzi del latte intero in polvere e l'importo dell'aiuto e scelgono di conseguenza la variante più favorevole.

Dopo la soppressione del sostegno del mercato, il sistema piuttosto complicato dell'attribuzione dei diritti d'importazione secondo la prestazione all'interno del Paese per il latte intero in polvere non sarà più giustificato. Come per l'importazione di burro, si prevede di fissare e mettere all'asta un contingente doganale parziale "Latte intero in polvere"; ciò renderà il sistema più trasparente per tutti i partner commerciali, sarà più neutrale dal profilo della concorrenza e maggiormente compatibile con le norme internazionali. L'importo di questo contingente dovrà essere stabilito preferibilmente in funzione della media dei quantitativi importati negli ultimi cinque anni; secondo un calcolo puramente aritmetico, ammonterebbe pertanto a 680 tonnellate.

Per quanto riguarda il latte magro scremato in polvere, attualmente la protezione alla frontiera prevede che tutte le importazioni devono essere sdoganate all'aliquota di dazio normale (fr. 323.- / 100 kg). Non sono previsti cambiamenti.