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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
scussione, nonostante su alcune valutazioni riguardanti i prezzi non vi sia sempre pieno accordo.
La prosecuzione del monitoraggio dei prezzi è ritenuta opportuna. Si propone inoltre di considerare i principali prezzi all’ingrosso nel settore caseario e di pubblicarne i risultati (prezzi franco caseificio), in quanto anche la trasparenza sui margini ne risulterebbe avvantaggiata.
2.1.2.2.6 Sostegno alle misure di solidarietà
Considerazioni generali
In importanti ambiti del settore agricolo la Confederazione ha già limitato il suo intervento politico-istituzionale alla promozione della solidarietà. Gli interventi di diritto pubblico sui mercati sono stati sostituiti da strumenti destinati a sostenere le organizzazioni di produttori e di categoria nell’esecuzione dei loro compiti. Se necessario, la Confederazione continuerà a sostenere le misure di solidarietà degli attori privati che adempiono le relative condizioni. In quest'ambito rientrano le disposizioni economiche concernenti la promozione della qualità e dello smercio (art. 8-12 LAgr) nonché lo sgravio del mercato (art. 13 LAgr) e quelle riguardanti la designazione (art. 14-16 LAgr). Questi strumenti sono illustrati nel numero 2.1.1.
Limitazioni quantitative
A livello di organizzazioni di categoria le limitazioni quantitative possono risultare estremamente opportune quali misure di solidarietà. Tuttavia, la Confederazione potrà sostenere solo in parte queste organizzazioni poiché le misure di solidarietà devono essere esplicitamente di durata limitata e non possono costituire soluzioni durevoli. Dopo la soppressione del contingentamento lattiero non sarà più possibile, ad esempio, rendere la regolazione quantitativa di diritto privato vincolante su scala nazionale sotto forma di misura di solidarietà estesa a tutti i produttori o a tutte le organizzazioni. Sarà pure un problema rispondere a domande volte a conferire un carattere vincolante a normative adottate su scala nazionale concernenti la riscossione di tasse, che scaturiscono dalla gestione dei quantitativi da parte delle organizzazioni regionali. Il Parlamento ha deciso di sopprimere il contingentamento lattiero. Con una regolazione quantitativa a livello nazionale per mezzo di una dichiarazione di obbligatorietà generale si ritornerebbe in pratica al contingentamento lattiero, contravvenendo in tal modo alla volontà del Parlamento. La concertazione dei quantitativi a livello nazionale porrebbe pure problemi in relazione al diritto sui cartelli. Le organizzazioni di produttori o le organizzazioni produttori-valorizzatore possono invece imporre ai loro membri regolazioni quantitative private.
Assicurazione della qualità
Con l’introduzione della Politica agricola 2002 lo Stato si è ritirato sempre più dal settore dell’assicurazione della qualità del latte. Spetta ai produttori e ai valorizzatori garantire che il latte e i latticini immessi sul mercato siano di qualità ineccepibile. La legislazione sulle derrate alimentari fissa le rispettive esigenze. Se è il caso, la Confederazione può dichiarare vincolante per terzi una prescrizione emanata da un’organizzazione che va oltre quanto prescritto dalla legislazione citata. Sono quindi necessarie disposizioni statali supplementari sulla qualità soltanto nei casi in