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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
della stessa organizzazione di categoria. Le organizzazioni di categoria non hanno tuttavia l’interesse che ci si attendeva per un abbandono anticipato del contingentamento lattiero. Sembra invece che i produttori di latte di caseificio cerchino adeguate organizzazioni di produttori per l’abbandono anticipato del contingentamento lattiero. Molti fornitori di latte di caseificio hanno preso in considerazione questa possibilità solo quando le organizzazioni hanno fatto capire che avrebbero potuto continuare a vendere il latte ai casari locali.
Da quando i produttori si sono riorganizzati il disciplinamento vigente si sta rivelando insufficiente. Esso limita notevolmente il margine di manovra delle organizzazioni di produttori e degli acquirenti di latte locali (caseifici di paese), indebolendoli sul piano economico. Per dar loro le stesse possibilità di acquisto delle organizzazioni di categoria e dei valorizzatori locali, si propone di completare l’articolo 36b capoverso 1 in modo che i produttori possano vendere il loro latte anche a un’organizzazione di produttori o a un valorizzatore locale. Questo aspetto è particolarmente importante per i fornitori di latte di caseificio. In tal modo è possibile salvaguardare le strette relazioni che legano i casari ai produttori di latte.
Æ Adeguamento dell’articolo 36b LAgr, è permessa la vendita di latte alle orga-
nizzazioni di produttori
2.1.2.2.8 Misure collaterali
L’adozione di misure collaterali permette ai produttori di latte di far fronte allo smantellamento del sostegno del mercato e alla progressiva apertura dei mercati. Queste misure occupano un posto importante nel presente modello. Tra di esse si possono menzionare:
¾ pagamenti diretti: è una delle misure principali e acquisterà ancora maggior
importanza al momento in cui i mezzi oggi destinati al sostegno del mercato saranno convertiti in un contributo UBGFG per vacche da latte;
¾ sostegno delle aziende di trasformazione e di commercializzazione nelle re-
gioni periferiche: concessione di crediti d’investimento per la costruzione o l’acquisizione in comune da parte di produttori di edifici, istallazioni e macchine, in modo da razionalizzare le loro aziende o da facilitare il trattamento,
l’immagazzinamento e la commercializzazione delle derrate prodotte nella regione;
¾ promozione delle vendite: concessione di finanziamenti da parte della Confe-
derazione per il sostegno di progetti nel settore del marketing e della comunicazione per prodotti agricoli a livello regionale, sovraregionale, nazionale e all’estero;
¾ protezione dell’origine: miglioramento della protezione attraverso l’adozione di
prescrizioni sulla designazione di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati;
¾ promozione della mobilità fondiaria: nel quadro della PA 2011, si prevede di al-
lentare la legge federale sul diritto fondiario rurale e la legge federale sull’affitto agricolo (cfr. u. 3);