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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
cui vanno definiti l’organizzazione e il finanziamento di servizi di assicurazione della qualità (art. 11 LAgr) o laddove devono essere adempiute esigenze speciali per l’esportazione (art. 10 LAgr), per esempio per assicurare l’equivalenza delle prescrizioni svizzere in materia d’igiene con quelle dell’UE. Inoltre, le condizioni per continuare ad applicare l’articolo 44 LAgr, ossia l'assoggettamento a un obbligo di autorizzazione per la trasformazione di latte commerciale, oggi non sono più date. Per questo motivo, nel rapporto sulla procedura di consultazione si propone di stralciare questa disposizione.
Æ Abrogazione dell'articolo 44 LAgr, Assicurazione della qualità
2.1.2.2.7 Misure collaterali temporanee (articolo 36b LAgr)
Con l’articolo 36b LAgr si intende limitare le possibilità di vendere latte dopo l’abbandono del contingentamento lattiero e rafforzare il ruolo negoziale dei produttori di latte. Si tratta anche di ridurre il rischio che si crei un commercio lattiero o che nasca un mercato spot. Per raggiungere questo obiettivo l’articolo 36b LAgr stabilisce che i produttori possano vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore della stessa organizzazione di categoria, a una comunità di produttori o a un valorizzatore regionale. Questa disposizione di legge entra in vigore al momento in cui dei produttori abbandonano il contingentamento lattiero e rimane in vigore al massimo fino al 2012.
Le condizioni per l’abbandono del contingentamento lattiero sono contenute nell’articolo 36a. In linea di principio, il Legislatore voleva che ad occuparsi dell’abbandono e della vendita di latte fosse una stessa e unica organizzazione. In tal modo voleva dare la possibilità alle organizzazioni di introdurre una regolazione quantitativa che, dopo una fase transitoria, potesse essere portata avanti sulla base del diritto privato.
Secondo l’articolo 2 OACL, i produttori possono essere esclusi dal contingentamento lattiero se sono membri di un’organizzazione di categoria, di un’organizzazione di produttori o di un’organizzazione produttori-valorizzatore. La comunità di produttori può abbandonare con i suoi produttori il contingentamento lattiero solo in qualità di membro di un’organizzazione di produttori. Per ragioni tecniche, l’articolo 36b LAgr va quindi adeguato in modo che anche le organizzazioni di produttori possano acquistare il latte dai produttori loro affiliati.
Con il complemento proposto, i membri di un’organizzazione di produttori potranno vendere il loro latte anche alla stessa organizzazione. Senza questo complemento l’organizzazione di produttori potrebbe gestire i quantitativi solo in conformità dell’articolo 36a LAgr. In tal caso essa non avrebbe la possibilità di raggruppare l’offerta di latte in modo tale da rafforzare la sua posizione nelle trattative di vendita. Con il complemento, l’organizzazione di produttori può condurre trattative con i potenziali valorizzatori del latte, al posto dei singoli produttori
L’articolo 36b prevede inoltre che, dopo l’abbandono del contingentamento lattiero, i produttori possano vendere il loro latte a un valorizzatore regionale. Ne consegue che la vendita a un valorizzatore locale non è di per sé possibile. Al momento dell’elaborazione delle basi legali queste ripercussioni non si potevano prevedere. Il Legislatore era partito dal principio che i produttori delle più importanti varietà di formaggio si sarebbero uniti ai produttori di latte in organizzazioni di categoria. Logicamente, l’articolo 36b LAgr ammette la vendita diretta di latte a un valorizzatore