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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)

¾ promozione dell’adeguamento strutturale in materia di costruzioni: per agevo-

lare i contadini che intendono abbandonare l’agricoltura a iniziare una nuova attività, gli edifici rurali esistenti devono poter essere sfruttati in modo flessibile. Tra i suoi obiettivi di legislatura, il Consiglio federale ha inserito anche la revisione della legge sulla pianificazione del territorio per la quale licenzierà un messaggio ancora nel corso del 2005;

¾ misure sociali: la Confederazione ha la possibilità di accordare contributi di ri-

qualificazione in professioni non agricole. Per permettere agli agricoltori di far fronte a difficoltà finanziarie per le quali non sono responsabili o per convertire i debiti gravati da interesse possono essere accordati anche mutui rimborsabili esenti da interesse nel quadro dell'aiuto alla conduzione aziendale. Per facilitare l’abbandono dell’attività agricola, i crediti d’investimento e i contributi rimborsabili dovrebbero poter essere trasformati in mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale.

Le misure di accompagnamento sono illustrate nel dettaglio nei relativi capitoli del presente rapporto.

2.1.3 Produzione animale

2.1.3.1 Situazione iniziale

Le basi legali per i provvedimenti in materia di produzione animale (economia lattiera e allevamento animale esclusi) sono costituite in particolare dagli articoli 22, 26, 46-52 e 187b LAgr. Nell’ambito della PA 2007, il Parlamento ha deciso di sopprimere a fine 2003 il fondo per la carne e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova. In tal modo è venuto meno anche il loro finanziamento mediante aliquote di dazio vincolate. La modifica più evidente è rappresentata dall’introduzione progressiva della vendita all’asta dei contingenti doganali della carne. Si è proceduto alla vendita all’asta dei primi quantitativi di carne del 2005 senza riscontrare problemi degni di nota.

Orientamento delle strutture: effettivi massimi

Con la PA 2007 il Parlamento ha deciso di mantenere invariati gli articoli 46 e 47 LAgr. Tali articoli conferiscono al Consiglio federale gli strumenti per fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito e per riscuotere una tassa annuale nel caso in cui i gestori di aziende superino tali effettivi. Dalla successiva consultazione relativa alle modifiche dell’ordinanza è emerso che la maggioranza dei Cantoni e delle organizzazioni direttamente interessate, incluse quelle a monte e a valle, auspicano di sopprimere l’ordinanza sugli effettivi massimi.

Considerata la decisione del Parlamento e i risultati della consultazione, il Consiglio federale ha deciso di aumentare del 50 per cento i limiti per ogni categoria di animali a partire dal 1° gennaio 2004. Ciò ha scatenato reazioni veementi da parte delle cerchie animaliste e ambientaliste. Tuttavia, il Consiglio federale ha mantenuto l’aumento per consentire alle aziende attive nel settore della detenzione degli animali una crescita adeguata e per garantire loro la necessaria flessibilità in un contesto economico sempre più aspro. A medio o a lungo termine le aziende specializzate sfrutteranno senz’altro i limiti superiori in caso di costruzione di nuovi edifici o di