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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
duti all’asta. Agli acquirenti di animali messi all’asta si assegna complessivamente il 10 per cento delle quote di contingente doganale della corrispondente categoria di carne. Nel caso di eccedenze stagionali o di altre eccedenze temporanee nel periodo di contingentamento, i titolari di quote di contingenti doganali hanno l’obbligo di ritirare il 10 per cento degli animali invenduti. La Proviande assicura lo sgombero del mercato in quanto assegna gli animali applicando i prezzi solitamente praticati sul mercato.
Il vincolo tra il criterio della prestazione all’interno del Paese e la ripartizione di contingenti doganali cela dei pericoli. Infatti, si possono condurre animali ai mercati soltanto per far risultare il più elevata possibile una prestazione all’interno del Paese e, dunque, ottenere una quota d’importazione più alta. Ciò avviene in misura sempre maggiore soprattutto sui mercati di vitelli perché gli animali vi vengono condotti spesso da commercianti. Questi ritirano i vitelli da macello dai produttori, li trasportano al mercato e subito dopo li portano al macello. L’andirivieni dai mercati di vitelli è preoccupante nell’ottica animalista e ha un impatto negativo sulla prestazione all’interno del Paese degli acquirenti sui mercati di bestiame grosso. In questi casi spesso non ha luogo una vera e propria vendita all’asta tra diversi acquirenti, in quanto gli animali sono già stati venduti in precedenza previo tacito accordo oppure è presente un solo acquirente. I cosiddetti vitelli neonati, previsti per le aziende dedite all’ingrasso di vitelli e di bestiame grosso sono, in parte, venduti anche sui mercati pubblici. Tuttavia, essi non sono messi all’asta e dunque non contano come prestazione all’interno del Paese per beneficiare del 10 per cento delle quote di contingenti doganali. Contrariamente ai mercati di vitelli, la procedura sui mercati di bestiame grosso e di ovini corrisponde allo scopo del provvedimento: gli animali sono condotti al mercato dai produttori. La qualità degli animali viene valutata da una parte neutra (collaboratori della Proviande) e in seguito le bestie sono messe all’asta mediante una procedura trasparente.
Nel corso degli ultimi anni su diversi mercati il numero degli animali presentati è diminuito in modo palese. A ciò ha contribuito la quota al rialzo di quegli animali tenuti e commercializzati secondo le direttive di programmi label. In effetti più programmi di questo tipo vietano di portare gli animali sui mercati pubblici. I mercati con meno di 50 animali presentati risultano, per ragioni economiche e logistiche, poco attrattivi per i potenziali acquirenti. Spesso sui mercati più piccoli arriva un unico commerciante, ragione per cui non vi è una vera competitività. L’onere finanziario della Confederazione commisurato all’utilità per l’agricoltura è molto elevato.
Giusta l’articolo 50 capoverso 2 LAgr, dal 1° gennaio 2007 la Confederazione può versare ai Cantoni contributi a sostegno dei mercati pubblici per bestiame da macello e ovini organizzati nella regione di montagna. L’ordinanza sul bestiame da macello prevede il sostegno finanziario per la costruzione e la ristrutturazione
dell’infrastruttura (apparecchi ed equipaggiamenti). Per l’organizzazione,
l’attuazione e la sorveglianza dei mercati pubblici nella regione di montagna i Cantoni potrebbero ottenere fondi della Confederazione. Invece ciò non è previsto perché l’UFAG ha incaricato la Proviande, nell’ambito di un accordo di prestazione, e provvede a indennizzarla. Il versamento dei contributi della Confederazione ai Cantoni per l’organizzazione, l’attuazione e la sorveglianza di mercati pubblici nella regione di montagna entrerebbe in considerazione soltanto dopo un eventuale scioglimento dell’accordo di prestazione tra l’UFAG e la Proviande.