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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)

valgono come prestazione all’interno del Paese. A tal fine sono stabiliti requisiti relativi al numero di commercianti e alla procedura di vendita. Se su un mercato è presente soltanto un commerciante o se lo stesso commerciante conduce gli animali al mercato e li riporta anche via, questi non possono più essere considerati come acquistati all’asta. A livello di ordinanza, il Consiglio federale può mettere in vigore le linee direttrici relative alle dimensioni dei mercati pubblici sorvegliati e i criteri per gli animali acquistati all’asta al più presto il 1° gennaio 2007.

Æ Modifica dell’ordinanza sul bestiame da macello per il 1° gennaio 2007

Valorizzazione della lana di pecora

Gli allevatori di ovini e le loro organizzazioni sono responsabili della valorizzazione sostenibile, adeguata alle esigenze di mercato e il più economica possibile della lana di pecora. Spetta ai produttori e ai commercianti di lana adottare le necessarie iniziative e intensificare gli sforzi per raggiungere tali obiettivi. I provvedimenti di sostegno del mercato esistenti, quindi, devono essere soppressi; il Consiglio federale deciderà la soppressione per il 1° gennaio 2010. Tale passo risulta coerente con gli sviluppi proposti in diversi ambiti di produzione, in particolare con l’abrogazione degli aiuti finanziari nel settore lattiero e di tutti i contributi di trasformazione nel settore della produzione vegetale e delle colture speciali.

Æ Abrogazione dell’articolo 51bis LAgr, provvedimenti volti a valorizzare la lana

di pecora

Æ Abrogazione dell’ordinanza sulla valorizzazione della lana di pecora indigena

per il 1° gennaio 2010

Contributi all’esportazione di bestiame da allevamento e da reddito

Sulla scorta dello sviluppo della politica agricola, i contributi all’esportazione per il bestiame da allevamento e da reddito, analogamente alle altre sovvenzioni

all’esportazione, devono essere soppressi gradualmente entro la fine del 2009.

L’esportazione di bestiame da allevamento e da reddito continuerà a costituire un importante segmento di mercato per la produzione animale. Un ulteriore aumento della qualità dei riproduttori e un maggiore impegno sui mercati di bestiame esteri costituiscono un importante presupposto affinché, anche in futuro, si possa mantenere l’esportazione di bestiame. Armonizzando le nostre disposizioni per

l’allevamento di animali nell’ambito dell’accordo veterinario e introducendo un contingente doganale collettivo a dazio zero di 4 600 capi, l’esportazione di animali da allevamento e da reddito nell’UE verrà resa molto più agevole.

Æ Modifica dell’ordinanza concernente l’allevamento del bestiame per il 1° gennaio