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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
obiettivi della PA 2007. I provvedimenti volti a sgravare il mercato hanno contribuito a ridurre la maggiore offerta di uova a breve termine, per esempio dopo Pasqua.
Contributi all’esportazione di bestiame da allevamento e da reddito
Le esportazioni di bestiame da allevamento e da reddito sono una forma tradizionale di smercio di animali allevati nella regione di montagna e in quella di allevamento attigua e, nel contempo, contribuiscono allo sgravio stagionale del mercato.
L’esportazione di animali da allevamento mediante contributi (articolo 26 LAgr) ha permesso di migliorare la situazione di mercato all’interno del Paese e di aumentare i prezzi del bestiame da reddito.
2.1.3.2 Modello proposto
Per numerosi provvedimenti occorre continuare ad applicare le basi legali vigenti. In quest’ambito rientrano gli effettivi massimi per determinate categorie di animali, la classificazione neutrale della qualità di animali vivi e macellati nonché la delega di compiti pubblici a organizzazioni private.
A favore delle azioni temporanee di immagazzinamento e di vendita a prezzo ridotto della carne, in futuro si disporrà di un massimo di 6 milioni di franchi all’anno. Tali modesti mezzi non permettono di finanziare giacenze di carne indesiderate e costose. Per fare in modo che questa rete di sicurezza minima a sostegno del mercato della carne rimanga, occorre continuare ad applicare la disposizione contenuta nell’articolo 50 capoverso 1 LAgr.
Per la valorizzazione di eccedenze stagionali di uova di galline indigene, in particolare dopo Pasqua, potranno essere utilizzati anche in futuro 3 milioni di franchi al massimo. L’articolo 52 LAgr continuerà a fungere da base legale.
Poiché l’attuazione della vendita all’asta di carne è iniziata soltanto nel 2005 e finora non ha ancora comportato effetti indesiderati sul mercato, si possono mantenere le attuali basi legali.
Dal 2007 è previsto, come alternativa alla vendita all’asta di cavalli, il raggruppamento dei contingenti parziali esistenti e la ripartizione di tutti gli animali della specie equina (3 322 capi) in base alla sequenza degli sdoganamenti (ordine d’entrata alla frontiera). In tal modo diminuisce considerevolmente l’onere amministrativo, in particolare per i numerosi privati. La protezione alla frontiera rimane poiché il contingente doganale di 3 322 capi non viene soppresso. Per la modifica prevista delle modalità di ripartizione del contingente doganale nel caso degli equini, è necessario adeguare l’ordinanza sull’importazione di equini e quella concernente l’allevamento del bestiame.
Æ Modifica dell’ordinanza sull’importazione di equini e dell’ordinanza concernente
l’allevamento del bestiame per il 1° gennaio 2007
Mercati pubblici sorvegliati
Per mantenere attrattivi i mercati pubblici per gli animali delle specie bovina e ovina sia per i produttori sia per i commercianti, occorre raggiungere un numero minimo di animali da presentare. I mercati con meno di 50 animali, registrati per esempio negli ultimi due anni, non devono più usufruire dei fondi della Confederazione. Gli organizzatori dei mercati sono così obbligati a ridurre il numero dei mercati o ad adeguarne la periodicità in modo da raggiungere la dimensione minima. Come misura accompagnatoria si preciserà meglio la definizione degli animali venduti all’asta che