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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
varne la coltura. È sostenuta anche la coltivazione di zucche, lino e canapa per la fabbricazione di olio.
Nel 2004 con un’aliquota di 1 500 franchi per ettaro sono stati versati un totale di 35,9 milioni di franchi di contributi di coltivazione per semi oleosi, di cui circa 1,8 milioni per la colza quale materia prima rinnovabile (scopi tecnici). I contributi di trasformazione sono versati dall’organizzazione incaricata swiss granum ai trasformatori e giungono ai produttori sotto forma di migliori ricavi provenienti dalla coltivazione di semi oleosi. A causa della diversa protezione alla frontiera il contributo di trasformazione è differenziato a seconda dei tipi di semi oleosi e di utilizzo; esso serve ad aggiustare gli equilibri economici all’interno di questi gruppi di prodotti. Mentre è stato possibile mantenere i contributi di coltivazione al livello raggiunto in precedenza, le misure di risparmio della Confederazione si ripercuotono sui contributi di trasformazione che, originariamente situati sugli 8,5 milioni di franchi, si riducono di circa la metà nel 2005. Dal 1° luglio 2005 per 100 kg di semi sono corrisposti i seguenti contributi di trasformazione, espressi in franchi: colza 2,75; girasoli 7,25 (high-oleic 5,25); soia 18 (produzione di foraggi 15); sementi di soia 18 e per la colza quale materia prima rinnovabile 27.
I semi oleosi importati sono destinati per la maggior parte alla fabbricazione di oli commestibili o di oli da foraggio oppure anche per scopi tecnici. Comune a questi tre impieghi è l’incidenza dei dazi doganali, che si compone dell’aliquota di dazio applicabile alla quota di olio e di quella applicabile alla quota di foraggi. Nel caso della fabbricazione di oli commestibili l’imposizione all’atto dell’importazione si compone di un’aliquota di dazio fissa sulla quota di oli commestibili e un’aliquota di dazio variabile sulla quota di foraggi (sistema del prezzo soglia).
Indipendentemente dall’impiego cui è destinato l’olio, agli oleifici è garantita un’agevolazione doganale per le parti dei semi oleosi importati utilizzate come foraggi di 13 franchi ogni 100 kg di panelli da pressatura. Tale incentivo compensa gli svantaggi dovuti alla localizzazione delle spremerie e dei loro maggiori costi di trasformazione nel confronto internazionale a causa delle minori capacità produttive. Lo scopo dell’agevolazione doganale è di sfruttare al massimo le capacità esistenti degli impianti di pressatura integrando la trasformazione di semi oleosi indigeni con quella di semi di importazione. In questo modo risulta possibile ridurre la media dei costi di trasformazione e di questo dovrebbero beneficiare anche i produttori di semi oleosi indigeni.
A dipendenza del tipo di coltura i semi oleosi prodotti in Svizzera coprono il fabbisogno in una misura compresa tra il 15 per cento (soia) e l’85 per cento (colza). I semi di colza sono destinati pressappoco per la metà alla fabbricazione di olio destinato a scopi tecnici, mentre nel caso della soia sono preponderanti le importazioni per la fabbricazione di oli da foraggio. Nel 2004 grazie alle maggiori superfici di coltivazione e alle favorevoli condizioni climatiche è stato possibile, per la prima volta, fornire il quantitativo di colza concordato tra gli oleifici e la Federazione svizzera dei produttori di cereali. Il tasso di autoapprovvigionamento in grassi vegetali e oli si situa complessivamente al 20 per cento.
Patate
La coltivazione delle patate è orientata all’autoapprovvigionamento anche se la Svizzera deve garantire l’accesso minimo al mercato del 5 per cento secondo gli accordi GATT/OMC. Poiché il raccolto dipende fortemente dalle condizioni climati-