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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
Æ Modifica dell’ordinanza sulla frutta e Ia verdura il 1° gennaio 2010
Protezione alla frontiera
Il CD per la verdura congelata è attribuito in ragione del 35 per cento secondo le importazioni e in ragione del 65 per cento secondo la prestazione all'interno del Paese nei tre anni precedenti. L’abbandono del criterio della prestazione all'interno del Paese è dettato dalla volontà di chiarire le regole della concorrenza e di semplificare l’esecuzione della regolamentazione. Alla stregua di quanto previsto per il CD patate, si propone di attribuire il CD verdura congelata secondo la procedura della messa all’asta. A tale scopo, è previsto di modificare l’ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10).
Occorre semplificare la normativa che regge l’importazione di verdura fresca per ridurre i lavori, dei privati e dell’amministrazione, legati alla gestione delle importazioni. Deve in particolare diminuire il numero di prodotti gestiti. In questa sede non vengono esposti gli adeguamenti e le semplificazioni che deriveranno dai risultati dei negoziati OMC in corso. A questo stadio è così previsto di sopprimere, ad esempio, il frazionamento dei CD mediante chiave statistica e di raggruppare e gestire insieme varie voci di tariffa riguardanti prodotti simili. La definizione delle merci dello stesso genere dovrà essere modificata (art. 4 cpv. 1 lett. b OIEVFF). Sempre a tale scopo, è importante liberalizzare durante tutto l’anno le importazioni di verdura la cui produzione indigena dai lunghi circuiti di commercializzazione è assai poco venduta e quelle di verdure beneficianti di una denominazione di provenienza protetta. Le semplificazioni dovrebbero consentire di ridurre a 50, su un totale attuale di circa 60, il numero di verdure fresche gestite individualmente.
La condizione che esige l’attribuzione di una quota di contingente doganale soltanto alle persone che importano a titolo professionale (art. 3 OIEVFF) è desueta e sarà soppressa. L’obiettivo perseguito, ossia un controllo facilitato all’inizio del periodo amministrato mediante una restrizione della cerchia degli aventi diritto, è raggiunto da altre misure già in vigore. Parallelamente e per impedire lo sviluppo del commercio delle quote minime attribuite ai detentori di PGI, fondato sull’applicazione abusiva dell’articolo 14 dell’ordinanza sulle importazioni agricole (RS 916.01), verrà introdotta una soglia d’entrata corrispondente a una frazione espressa in percentuale del contingente attribuito.
I quantitativi risultanti dall’aumento del contingente doganale di fiori recisi sono oggi attribuiti secondo la prestazione all'interno del Paese e, per una quantità minima di 200 tonnellate lorde, mediante messa all’asta (art. 14 OIEVFF). In futuro, si propone che l’insieme dei quantitativi supplementari sia messo all’asta. Tali quantitativi saranno fissati in anticipo e la loro messa in aggiudicazione sarà scaglionata tenendo conto delle specificità di questo mercato. L’attribuzione del contingente doganale OMC e del contingente bilaterale con l’UE non cambierà.
Æ Modifica dell’ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura,
frutta e prodotti della floricoltura il 1° gennaio 2008
Misure strutturali
La riduzione di circa il 90 per cento dei crediti che servono a sostenere la valorizzazione della frutta implica di migliorare ancora la concorrenzialità del settore. D’ora in avanti, i fattori di produzione dovrebbero essere destinati maggiormente ai prodotti