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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura

Controllo della vendemmia e del commercio dei vini

I diversi controlli vitivinicoli sono attualmente svolti su due livelli; controllo della vendemmia (art. 65 LAgr) e controllo del commercio dei vini (art. 67 segg. LAgr). Il primo è disciplinato ai sensi dell’ordinanza sul vino (RS 916.140). È svolto dai chimici cantonali o dai servizi cantonali della viticoltura. Tutti i produttori vi sono assoggettati, benché le modalità di controllo varino da un Cantone all’altro. Alcuni hanno introdotto l’autodichiarazione, altri esercitano il controllo in maniera sistematica mediante controllori ausiliari. La Confederazione si fa carico del 60-80 per cento dei costi, a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni interessati. Il controllo della vendemmia costa alla Confederazione un milione di franchi circa.

Il controllo del commercio dei vini, invece, è disciplinato ai sensi dell’ordinanza sul controllo del commercio dei vini (RS 916.146). In alcuni Cantoni (TI, SG, LU, ZG, UR, NW, OW, SZ) sia i negozianti di vino sia i vignaioli-cantinieri sono controllati dalla Commissione federale di controllo del commercio dei vini (CFCV). In altri Cantoni, invece, è stato istituito un controllo cantonale equivalente per i vignaiolicantinieri conformemente alla possibilità concessa in virtù dell’ordinanza. I costi dei controlli della CFCV, che interessano sia i vini svizzeri sia quelli esteri, ammontano a 2,6 milioni di franchi circa, ossia a circa un centesimo per litro consumato. Sono interamente coperti da emolumenti. Per quanto riguarda i controlli cantonali equivalenti dei vignaioli-cantinieri, alcuni Cantoni hanno optato per un sistema di emolumenti, mentre altri se ne fanno carico.

Il controllo della vendemmia e il controllo del commercio dei vini seguono approcci differenti pur perseguendo gli stessi obiettivi. Il primo controlla le limitazioni di produzione e la provenienza dell’uva. Il secondo tende a proteggere le denominazioni e le indicazioni di provenienza mediante il controllo della contabilità della cantina. La loro attuazione è indipendente e le modalità del controllo della vendemmia variano da un Cantone all’altro. La creazione di controlli cantonali equivalenti dei vignaiolicantinieri non è stata priva di difficoltà e ritardi. Soltanto alcuni Cantoni hanno rispettato il termine previsto del 1° luglio 2003. La maggior parte di essi, invece, ha messo in atto i controlli soltanto alla fine del 2003. L’ultimo Cantone che manca ancora all’appello ci ha annunciato che la questione verrà regolata nell’autunno del 2005. Tali differenze di trattamento tra operatori e l’insicurezza che ne consegue hanno scatenato numerose reazioni in particolare da parte dei negozianti di vino. Si sottolinea che questi controlli sono un dovere della Confederazione se questa intende mettere a disposizione del settore denominazioni d’origine controllata riconosciute dall’UE.

2.1.6.2 Modello proposto

Alla luce di quanto precede e nell’ottica della continuità, il modello vitivinicolo proposto dalla PA 2011 può essere riassunto nei tre punti esposti qui di seguito.

¾ Fissazione di regole di produzione adeguate alla segmentazione del mercato e

basate sulle designazioni: denominazioni d’origine controllata (DOC); vini con indicazione geografica tipica (VIGT) e vini da tavola (VDT).

¾ Rafforzamento delle DOC attraverso una differenziazione più marcata.

¾ Semplificazione, incremento dell’efficacia e riduzione dei costi dei controlli

mediante il loro raggruppamento.