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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Condizioni quadro per la produzione e lo smercio (Titolo secondo LAgr)
2.1.6.2.1 Fissazione di regole di produzione adeguate alla segmentazione del mercato e basate sulle designazioni: denominazioni d’origine controllata (DOC); vini con indicazione geografica tipica (VIGT) e vini da tavola (VDT)
Le disposizioni concernenti le limitazioni della produzione spingono produttori e cantinieri a concentrare l’offerta sulla categoria 1. La produzione attuale è costituita per il 99 per cento circa da vini a denominazione d’origine (DO) e a denominazione d’origine controllata (DOC), benché una parte sia successivamente venduta come vini di categoria 2 con un’indicazione di provenienza (p. es. Chasselas della Svizzera romanda). Considerate le limitazioni della produzione che variano tra 0,8 e 1,4 kg/m2 e le condizioni topografiche e climatiche, i costi di produzione al chilogrammo d’uva oscillano tra 2,5 e 6 franchi. È raro che essi vengano coperti dal prezzo di vendita di un vino di categoria 2. Per porre fine a questo comportamento economico illogico, i limiti di produzione di VIGT devono scostarsi da quelli fissati per i vini DOC. L’approccio di mercato in funzione della domanda implica il conferimento di un margine decisionale maggiore alla coppia produttori/cantinieri. Questo nuovo approccio deve consentire di commercializzare vini prodotti secondo criteri adeguati alla qualità e alla quantità auspicate per il segmento scelto. Viene introdotto l’obbligo di notificare prima della vendemmia la destinazione delle particelle alla produzione di vini diversi da quelli DOC a tempo determinato (annuale e/o pluriennale). Il provvedimento, completato da un inasprimento delle limitazioni di resa dei vini DOC, dovrebbe rompere il circolo vizioso del declassamento. Il margine di manovra degli operatori sarà aumentato fissando regole chiare di concorrenza per le tre designazioni. Nessuno è obbligato a produrre un vino DOC o VIGT, tuttavia se si sceglie una di queste designazioni, si è tenuti a rispettare i relativi requisiti.
A livello di competenze, i Cantoni potranno continuare a fissare rese per unità di superficie per i vini DOC inferiori a quelle stabilite dalla Confederazione. La possibilità di introdurre un tetto massimo di classificazione che consenta, a condizioni da definire chiaramente, di aumentare il limite di 0,2 kg/m2 al massimo, dev’essere ancora esaminata. Per i VIGT i Cantoni manterranno la competenza di stabilire, entro un margine da definirsi, rese massime inferiori per designazione (p. es. Goron, Nostrano). Per i consumatori, il rafforzamento della gerarchia delle rese ha il merito di rispecchiare meglio le qualità attese del prodotto. Affinché ciò sia evidente al momento dell’acquisto, anche la classificazione del prodotto deve essere più facilmente identificabile. La necessità di una migliore leggibilità è stata espressa dalle cerchie dei consumatori e della distribuzione in sede di consultazione delle ordinanze relative alla PA 2007.
È stato proposto che le nuove disposizioni integrino nella designazione gli aspetti finora disciplinati in materia di classificazione. Sono definite tre designazioni basate su criteri di produzione e di esigenze qualitative (tenore minimo in zucchero, resa massima, vitigni, delimitazione delle zone di produzione ecc.). La nuova classificazione utilizza le espressioni seguenti: vini a denominazione d’origine controllata (DOC)89; vini con indicazione geografica tipica (VIGT) e vini da tavola (VDT). Queste designazioni necessitano definizioni chiare e precise che eliminino i rischi di confusione e che siano in armonia con il diritto sulle derrate alimentari che, se del caso, potrebbe altresì subire degli adeguamenti. Partendo dai VDT, le esigenze dovrebbero andare aumentando per i vini DOC, passando per i VIGT. Per i vini svizze-
89 Equivalente ai vini di qualità prodotti in determinate regioni dell’UE.