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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte speciale 1: Legge sull’agricoltura
ri che non soddisferanno i requisiti della nuova classificazione, i vini esteri e le diverse mescolanze di vini, nel diritto alimentare occorrerà istituire un’altra categoria denominata “altri vini”.
Vini da tavola
I VDT sono alla base della gerarchia. Le disposizioni devono essere formulate in modo aperto e corrispondere ai requisiti minimi del diritto sulle derrate alimentari. In questo segmento l’addetto alla vitivinicoltura deve poter produrre il vino che desidera fissandosi da sé i criteri di produzione. La denominazione di vendita sarà “vino da tavola”, eventualmente “vino da tavola svizzero”, senza nessun altra precisazione quale nome di Cantone, di Comune o di una località precisa. La personalizzazione del prodotto potrà essere effettuata soltanto utilizzando un nome di fantasia o un marchio. La competenza in materia di regolamentazione spetta alla Confederazione.
Vini con indicazione geografica tipica
I VIGT costituiscono il segmento mediano. Le disposizioni sono più restrittive di quelle dei VDT e riguardano in linea di principio la limitazione per unità di superficie della produzione (p. es. 1,8 kg/m2), il tenore naturale in zucchero e l’area geografica. Un minor prezzo di vendita sarà in parte essere compensato da una maggior resa. La denominazione di vendita sarà il nome di una regione da determinare (più estesa di un Cantone come p.es. Chasselas della Svizzera romanda, Pinot nero della Svizzera orientale) e la denominazione specifica “vino con indicazione geografica tipica”. Le denominazioni tradizionali quali “Goron” o “Nostrano” restano sempre possibili.
La competenza in materia di regolamentazione, visto che si tratta di aree più estese rispetto al territorio di un Cantone, deve continuare a essere della Confederazione. In tal senso l’impiego del termine VIGT per determinate aree cantonali (p. es. Pinot nero della costa di Neuchâtel, Gamay ginevrino) non sarà permesso e seguirà regole simili a quelle stabilite attualmente per la categoria 2 (indicazioni di provenienza). Per quanto riguarda le diciture tradizionali, le competenze possono essere trasferite in parte ai Cantoni.
Accanto al loro ruolo nella produzione di vino per segmento mediano, i VIGT potrebbero anche servire da anticamera per la produzione DOC. In tale ottica nuovi vitigni potrebbero essere testati nel loro ambiente futuro. Se un vitigno si rivela adeguato al territorio scelto dopo un periodo di prova, il Cantone potrebbe ammetterne l’impiego nella produzione di vini DOC.
Vini DOC
I vini DOC rappresentano la punta di diamante della produzione vinicola svizzera e devono soddisfare disposizioni precise fondate sui criteri di base della regolamentazione europea e generalmente riconosciute. Si tratta di disciplinare la delimitazione della zona di produzione, la scelta dei vitigni, i metodi di coltivazione riconosciuti per la denominazione, il tenore naturale in zucchero, la resa massima per unità di superficie, le analisi e gli esami organolettici. La denominazione di vendita corrisponde al nome della zona di produzione, con la possibilità di una precisazione laddove previsto dall’elenco degli obblighi. La Confederazione fissa requisiti minimi, tuttavia