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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Programma di legislatura

mento in misura ridotta. Si espongono qui di seguito, succintamente, i motivi che hanno portato a tale decisione:

¾ il diverso effetto della protezione alla frontiera tra la cosiddetta „linea gialla“ e

„linea bianca“ nel settore lattiero risulta così ammortizzato;

¾ una soppressione completa potrebbe anche provocare una rottura strutturale

anziché l’auspicato sviluppo strutturale, vale a dire una diminuzione temporaneamente eccessiva della produzione lattiera , il che sarebbe indesiderato dal profilo economico e sociale;

¾ rispetto ad altri rami della produzione agricola (p. es. carne o verdura), che di-

spongono di una buona protezione alla frontiera, l’industria casearia liberalizzata sarebbe svantaggiata.

Il tenore dell’articolo 38 deve quindi rimanere invariato. Poiché si tratta di una disposizione potestativa, il Consiglio federale mantiene la competenza di determinare l’importo del supplemento. Un’ulteriore limitazione temporale non è necessaria. Il Consiglio federale può sopprimere il supplemento anche senza un’ulteriore revisione della legge.

Anche in futuro il supplemento potrà essere pagato ai produttori solo indirettamente, attraverso i valorizzatori di latte. Un versamento diretto continua ad essere impossibile per motivi tecnico-amministrativi; la ricostruzione dell’iter del latte trasformato dall’acquisto da parte del valorizzatore all’azienda del singolo produttore non può praticamente essere garantita perché spesso proprio i grandi valorizzatori di latte non acquistano il latte direttamente dai produttori. L’effetto di sostegno è inoltre ottenuto indipendentemente dal fatto che il supplemento venga a incidere sulla formazione dei prezzi a livello del produttore o del valorizzatore.

Per i motivi indicati è necessario adeguare l’articolo 188 capoverso 3 in modo tale che l’applicabilità degli articoli 39-42 sia limitata esplicitamente al 31 dicembre 2008. L’articolo rimane quindi invariato nella legge; qui di seguito è indicato soltanto pro memoria.

Art. 38 Supplemento per il latte trasformato in formaggio

1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio.

2 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del supplemento e le condizioni.

2.9 Programma di legislatura

Il futuro sviluppo della legislazione agraria rientra nel programma di legislatura 2003-2007106. Il messaggio sulla Politica agricola 2011 e il decreto federale sui mezzi finanziari per l'agricoltura negli anni 2008-2011 sono stati inseriti nelle direttive e saranno licenziati all'attenzione del Parlamento nel corrente periodo di legislatura.

106 Rapporto del 25 febbraio 2004 sul programma di legislatura 2003-2007 http://www.admin.ch/ch/i/cf/rg/lp2003_2007/Beilage_1.pdf