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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo

Soppressione del limite di prezzo

Nella LDFR, un'altra modifica concerne l'abrogazione della disposizione secondo cui l'autorizzazione per l'acquisto deve essere rifiutata quando il prezzo pattuito è eccessivo (esorbitante). In conseguenza di questa soppressione, vengono abrogate anche la disposizione che prevede un'eccezione al principio della coltivazione a titolo personale nel caso in cui vi sia un'offerta pubblica di acquistare il fondo a un prezzo non esorbitante e quella che vietava le vendite all'asta volontaria.

La soppressione del limite di prezzo contribuisce a facilitare l'evoluzione strutturale. Senza limite di prezzo, alcuni proprietari di fondi agricoli si decideranno a vendere un fondo che altrimenti avrebbe tenuto per sé. Il limite di prezzo previsto nella LDFR ha un importanza limitata, perché la maggior parte dei cambiamenti di proprietà di aziende e fondi agricoli avviene all'interno delle famiglie. Questa considerazione vale anche per le aziende agricole in affitto, che nella maggior parte dei casi vengono cedute a un altro membro della famiglia, anche se, in questo caso, la legge non dà all'acquirente diritto a un prezzo di favore. Da un sondaggio informale effettuato presso 12 Cantoni, è emerso che negli ultimi anni è stato messo sul mercato molto meno dell'uno per cento all'anno della superficie utile adibita all'agricoltura. Di conseguenza, solo una piccola parte dei contadini che vorrebbero ingrandire la propria azienda ha potuto comperare del terreno. Essi devono poter decidere responsabilmente e liberamente quanto vogliono offrire per un fondo o un'azienda agricoli o se vogliono e possono pagare un determinato prezzo. Va in proposito osservato che il principio della coltivazione a titolo personale non viene abrogato e che di conseguenza nel mercato delle aziende e dei fondi agricoli gli agricoltori saranno in concorrenza soltanto tra di loro. Il mantenimento della disposizione non si giustifica dunque più. Non vi è da aspettarsi un aumento dei costi in seguito alla soppressione del limite di prezzo. Dato che di fronte alla grande domanda vi è un'offerta esigua, i prezzi si stabiliranno di regola considerevolmente al di sopra dal valore rimunerativo. Gli acquisti verranno spesso finanziati da fonti estranee all'agricoltura. La vigente regola dell'articolo 66 LDFR, secondo cui un prezzo è esorbitante se supera il prezzo pagato in media per aziende o fondi agricoli paragonabili della stessa regione durante gli ultimi cinque anni più il 5 per cento, legittima già oggi un simile prezzo.

La soppressione del limite di prezzo nel diritto fondiario rurale sgrava i Cantoni da un compito che assorbiva considerevoli forze. Anche se sul mercato giunge soltanto un mezzo per cento della superficie agricola, data una superficie media di un ettaro per ogni cambiamento di proprietario, i Cantoni devono verificare annualmente per 5 000 richieste se il prezzo rientra nei limiti consentiti.

Soppressione del limite dell'aggravio

Si propone inoltre di sopprimere il limite dell'aggravio (pegni immobiliari) previsto nella LDFR. Da uno studio del maggio 2005 commissionato dall'Ufficio federale di giustizia risulta che l'eliminazione dalla LDFR delle misure previste a tutela dall'indebitamento eccessivo (art. 73 segg. LDFR) potrebbe avere effetti vantaggiosi per l'agricoltura, poiché l'agricoltore verrebbe maggiormente responsabilizzato e lasciato maggiormente libero di prendere decisioni nel campo degli investimenti e del finanziamento. Gli effetti sul mercato creditizio e dei fondi agricoli in seguito alla soppressione del limite di aggravio dovrebbero rimanere modesti.