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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte speciale 2: Diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo

sti a pagare oppure se preferiscono rinunciare all'affitto. Il mantenimento della prescrizione in questione non è dunque più giustificato.

Diversa è la situazione nelle aziende in cui le basi vitali stesse dell'affittuario, compresi il bestiame e l'attrezzatura nonché l'abitazione familiare dipende dal contratto d'affitto. In questo caso, nella pattuizione del fitto il rapporto di forze tra l'affittuario e il locatore è assai squilibrato a favore di quest'ultimo. Il controllo dei fitti delle aziende agricole deve dunque essere mantenuto.

Per gli immobili, al posto della determinazione legale dei fitti vengono introdotte nel diritto dei fitti agricoli norme simili a quelle vigenti per la lotta contro gli abusi nell'ambito della locazione. La responsabilità di intervenire contro un fitto esagerato spetterà al singolo affittuario e non più all'autorità, come già è il caso per l'inquilino nel settore della locazione ordinaria.

Esclusione della zona edificabile dal campo d'applicazione della LLAgr

Inoltre, l'avamprogetto prevede di non assoggettare più alla legge sulla fitto agricolo i fondi situati interamente nella zona edificabile ma che sono ancora utilizzati dell'agricoltura senza far parte di un'azienda agricola. Ciò ne faciliterà un'utilizzazione conforme alla loro destinazione.

La grande maggioranza delle domande relative alla riduzione della durata dell'affitto che i Cantoni devono trattare riguardano terreni edificabili. Oggi questa misura costituisce un'inutile fastidio amministrativo. Dopo l'adozione della LLAgr nel 1985, i limiti delle diverse zone pianificatorie si sono stabilizzati. I terreni nella zona edificabile secondo la LPT è destinato a essere costruito. L'utilizzazione a scopi agricoli è una situazione transitoria e passa in secondo piano. Le condizioni pattuite nel fitto agricolo devono poter essere adattati ai bisogni derivanti da un'utilizzazione conforme alla zona. Se il proprietario non trova un affittuario a queste condizioni, può cedere gratuitamente l'uso del suo fondo a titolo di commodato. In questo caso non è necessaria una partecipazione dell'autorità: anche qui l'agricoltore è in grado di decidere da solo quali condizioni accettare.

Da ultimo, si propone di abrogare le norme concernenti la procedura d'opposizione contro il fitto complementare di fondi agricoli ubicati al di fuori delle raggio d'esercizio usuale dell'azienda. Lo scarso numero di opposizioni fatte a questo titolo dimostra la poca importanza di questa disposizione.

Le modifiche della LLAgr contribuiscono anch'esse a sgravare considerevolmente i Cantoni. Viene a cadere la necessità di chiedere un'autorizzazione per l'affitto di breve durata di fondi ubicati nella zona edificabile. La soppressione dell'opposizione contro i fitti di immobili e contro l'affitto di fondi troppo distanti permette ai Cantoni di abolire l'autorità preposta all'esame di queste opposizioni.

Le modifiche proposte non attenuano l'effetto della LLAgr. L'affitto agricolo rimane un contratto di durata indeterminata, che tiene conto della lunga durata che un'utilizzazione agricola implica. Il nocciolo della LLAgr rimane intatto, con i suoi efficaci strumenti a tutela degli affittuari, ovvero la proroga dell'affitto, la sua durata iniziale prolungata e il controllo dei fitti delle aziende agricole. Una liberalizzazione più spinta del settore eroderebbe i contenuti sostanziali della legge.