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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Proposte di modifica
Un motivo per cui oggi il limite dell'aggravio non è più necessario risiede nel fatto che negli ultimi anni il grado di formazione del ceto agricolo è costantemente migliorato e, di conseguenza, il bisogno di una tutela statale contro l'indebitamento eccessivo è meno sentito. Inoltre, i valori di reddito e i limiti dell'aggravio rappresentano dal profilo dell'economia aziendale grandezze ben poco affidabili per una valutazione a livello creditizio, dato che in una parte dei casi è difficile evidenziare i rischi latenti e in altri casi la sopravvalutazione dei rischi porta a condizioni di mutuo sfavorevoli. Da ultimo, l'efficacia di questo istituto risulta ancor più relativizzata dalla prassi eterogenea seguita dai Cantoni per valutare il superamento dei limiti dell'aggravio.
Queste modifiche riducono la LDFR al suo nocciolo essenziale, che però non viene toccato. I terreni agricoli devono rimanere in mano al ceto agricolo e in caso di cambiamento di proprietà ritornare agli agricoltori. Gli strumenti per conseguire questo obiettivo sono l'obbligo fatto all'acquirente che riprende l'azienda nell'ambito della famiglia di coltivare egli stesso la terra e l'obbligo, in caso di vendita al di fuori della famiglia, di vendere solo a coltivatori diretti. Revisioni più spinte rimetterebbero in questione gli obiettivi di fondo della legge.
Le altre modifiche della LDFR vogliono essenzialmente precisare la legge o correggere errori.
Soppressione del limite del fitto
Nella LAAgr, la modifica più importante concerne la soppressione della procedura d'opposizione che poteva essere introdotta dall'autorità contro i fitti dei fondi agricoli che superavano l'importo consentito. Parallelamente, è opportuno abrogare le regole riguardanti il fitto consentito dei fondi agricoli: le parti potranno convenire liberamente il fitto, ma l'affittuario potrà contestarlo quando è abusivo.
In alcuni casi, il limite al fitto agricolo di un singolo fondo potrebbe indurre il proprietario a rinunciare ad affittarlo. La soppressione del limite contribuisce perciò a facilitare il cambiamento strutturale. L'affitto di fondi agricoli riveste un'importanza considerevolmente maggiore di quella delle compravendite. Attualmente circa la metà delle superfici sfruttabili per scopi agricoli sono date in affitto e gli importi che annualmente vengono corrisposti a titolo di fitto agricolo superano di molte volte quelli delle compravendite di fondi. La sorveglianza da parte dello Stato sul fitto dei singoli fondi era già dall'inizio discutibile visto il grande numero di contatti esistenti e di cambiamenti annuali. Per questa ragione la LLAgr prevede per i fondi singoli soltanto una procedura di opposizione, al contrario dei fitti di aziende agricole, che devono essere autorizzati dal Cantone. I fitti di fondi si sono formati in buona parte secondo il mercato degli affitti agricoli. Il numero di opposizioni nella maggior parte dei Cantoni è molto limitato rispetto ai contratti effettivamente stipulati, sebbene i fitti pattuiti di regola superino di gran lunga gli importi risultanti dal calcolo secondo l'ordinanza sui fitti agricoli. La soppressione della possibilità di fare opposizione perciò non influenzerà granché il livello generale dei fitti e non provocherà sostanziali aumenti dei costi. L'eccezione sarà costituita dai fondi i cui locatori si sono finora attenuti all'ordinanza sui fitti. Dovrebbe trattarsi, oltre che di qualche privato, soprattutto di enti pubblici come Comuni, patriziati e parrocchie o altri enti collettivi. Anche in questo caso, vale la considerazione che gli agricoltori sono in linea di massima in grado di decidere da soli quale fitto offrire per un determinato fondo o quale fitto sono dispo-