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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Parte generale

cio di tutti i tipi di formaggio tra Svizzera e UE avverrà liberamente, ovvero senza limitazioni di quantitativi, dazi o aiuti alle esportazioni.

Figura 26 Aperture reciproche al mercato Svizzera – UE per i prodotti agricoli

Verdura (pomodori,

cavoli, insalate, carote,

melanzane, sedano,

spinaci, funghi): Verdura (pomodori,

30 500 t esenti da insalate, zucchine):

dazio 17 000 t esenti da dazio

Formaggi: libero

scambio reciproco

dall’1.6.2007 Nocciole, pinoli, arance,

mandarini, angurie, kiwi:

Mele, pere, esenti da dazio in quantità albicocche, illimitate

ciliegie, bacche:

9 200 t esenti da

dazio

2 000 t di albicocche e 10 000 t di fragole:

Prodotti agricoli esenti da dazio

trasformati (Bilex ll)

dall’1.2.2005

2 liste di prodotti: Prosciutti e carni bovine

libero scambio / essiccate per un totale di

misure di 1 200 t esenti da dazio

compensazione

del prezzo CH e Fiori recisi, piante vive e

dazio zero UE piantimi: esenti da dazio

dall’1.6.2002

Dal punto di vista svizzero, le concessioni della CE vanno valutate positivamente poiché comportano un’apertura parziale o totale del mercato comune di 25 e, presto, di 28 Paesi dell’UE per diversi settori, in particolare quello del formaggio, ma anche della frutta e della verdura. Dal canto suo, la Svizzera apre il proprio mercato a determinati prodotti della CE. L’agricoltura svizzera, di conseguenza, deve affermarsi su un mercato sempre più esteso, soprattutto nel settore caseario in cui la prevista liberalizzazione avrà inevitabilmente notevoli ripercussioni sul livello dei prezzi e sulle strutture della trasformazione del latte.

La prevista adozione completa delle disposizioni dell’UE in materia di igiene, oggetto dell’allegato 11 all’Accordo sullo scambio di prodotti agricoli (Convenzione veterinaria), comporta la soppressione dei controlli veterinari alle frontiere tra la Svizzera e l’UE. Attualmente, questa regolamentazione si applica solo ai latticini (non è necessaria alcuna omologazione dell’UE per i caseifici svizzeri). L’adozione delle disposizioni europee in materia di igiene comporta le stesse agevolazioni commerciali per la carne e gli altri prodotti animali.

Il Comitato misto

L’articolo 6 dell’accordo agricolo prevede l’istituzione di un Comitato misto per l’agricoltura (Comitato). Il Comitato è un organo comune delle parti contraenti incaricato di gestire l’accordo e di curarne la corretta esecuzione. Responsabile