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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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Parte generale
Sulla scia dell’allargamento a Est, le concessioni sotto forma di contingenti doganali fatte finora nell’ambito dell’accordo di libero scambio concluso tra la Svizzera e ogni singolo nuovo Stato membro sono state mantenute e rese accessibili a tutta l'UE. Quale contropartita, e per adempiere ai suoi obblighi derivatigli dall’OMC nei confronti della Svizzera, l’UE concede alla Svizzera nuovi contingenti a dazio zero di rimonte da ingrasso (4 600 pezzi) e cicoria belga.
1.3.1.3.2 Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972
Il Protocollo n. 2 relativo all’Accordo di libero scambio concluso tra la Svizzera e l’Unione Europea nel 1972 contiene disposizioni sullo scambio di prodotti agricoli trasformati. È stato sottoposto a revisione nell’ambito dei Bilaterali II ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2005. Tale revisione ha consentito di liberalizzare il commercio di prodotti agricoli trasformati tra la Svizzera e l’UE migliorando in tal modo l’accesso al mercato dell’UE per l’industria alimentare svizzera. Per tutte le merci contemplate nell’Accordo, l’UE concede ora l’esenzione completa dal dazio. Allo stesso modo, il meccanismo di compensazione del prezzo, che consente di compensare le differenze di prezzo dei prodotti agricoli di base contenuti in tali merci, è stato semplificato. Grazie al cosiddetto “sistema di compensazione del prezzo netto” il prezzo non è più basato sulla differenza rispetto al prezzo praticato sul mercato mondiale bensì unicamente sulla differenza di prezzo delle materie prime. Pertanto, nell’ambito della cosiddetta “Schoggigesetz”, le sovvenzioni federali disponibili possono servire a diminuire il prezzo di un maggior numero di materie prime incorporate nei prodotti trasformati che la Svizzera esporta verso l’UE, per quanto lo consentano gli impegni dell’OMC.
Quale fornitore di materie prime per l’industria alimentare, l’agricoltura beneficia anche di migliori possibilità di accesso al mercato nell’UE. Il nuovo Protocollo n. 2 vieta invece ogni misura di compensazione dei prezzi per lo zucchero contenuto nei prodotti agricoli trasformati e scambiato tra la Svizzera e l’UE. In futuro, dunque, i prezzi dello zucchero in Svizzera e nell’UE saranno più o meno equivalenti.
1.3.1.3.3 Ripercussioni della Politica agricola comune (PAC) dell’UE sull’agricoltura svizzera
La politica dell’UE e quella della Svizzera sono in costante avvicinamento in seguito alle riforme e ai nuovi impegni previsti nel quadro dell’OMC. I pagamenti diretti dell’UE, svincolati dalla produzione e vincolati a criteri ecologici ed etologici, perseguono gli stessi obiettivi delle esigenze ecologiche che la Svizzera esige sin dal 1999. Tale avvicinamento rafforzerà la politica agricola svizzera sul piano internazionale.
A livello dei prezzi, invece, la concorrenza si inasprirà. Con la riduzione del prezzo d’intervento per burro e latte scremato in polvere e con la prevista estensione graduale delle quote del latte si profila una possibile pressione sui prezzi di mercato di tutti i latticini e in particolare del formaggio: dal 2007, infatti, si concretizzerà la completa liberalizzazione del commercio di formaggio tra la Svizzera e l’UE. La soppressione del contingentamento lattiero svizzero nel 2009 renderà più flessibile il mercato lattiero al fine di attenuare questi svantaggi comparativi.