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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Condizioni quadro future

dell’accordo agricolo è l’Ufficio federale dell’agricoltura in collaborazione con gli altri servizi federali interessati.

Sotto una presidenza che si alterna ogni anno, il Comitato si riunisce una o due volte l’anno. Il 27 ottobre 2004 ha avuto luogo la quarta seduta del Comitato che si è occupato, tra l’altro, dello stato attuale dei lavori dei dieci gruppi di lavoro incaricati di aggiornare e adeguare le appendici e gli allegati dell’accordo. La necessità di aggiornare l’accordo è emersa da un lato in seguito all’evoluzione del diritto comunitario dai tempi della sua entrata in vigore e, dall’altro, dall’obbligo di abbattere gli ostacoli tecnici al commercio. Per mantenere l’equivalenza delle norme svizzere a quelle dell’UE e per garantire il corretto funzionamento dell’accordo, sono state avviate modifiche tecniche riguardanti le appendici e i relativi allegati: allegato 4 (protezione fitosanitaria), allegato 7 (prodotti vitivinicoli), allegato 8 (bevande spiritose), allegato 9 (prodotti biologici), allegato 10 (prodotti ortofrutticoli).

Considerata la sua particolare importanza per la Svizzera e per gli Stati membri dell’UE, il Comitato si è occupato anche dell’intento comune di integrare nell’accordo agricolo disposizioni concernenti la protezione reciproca delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP). L’obiettivo del gruppo di lavoro “DOP” istituito dal Comitato è di preparare un nuovo accordo concernente il riconoscimento reciproco delle DOP e delle IGP.

Clausola evolutiva

La clausola evolutiva (art. 13) consente di sviluppare l’accordo in modo consensuale ossia di estenderne il campo di applicazione da parte del Comitato misto senza la necessità di avviare nuovi negoziati formali. Con l’accordo agricolo le parti si sono impegnate” nell’ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, a proseguire gli sforzi finalizzati a una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli“ e ad “addivenire a ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe”.

Sulla base della clausola evolutiva, l’UE ha varato un mandato negoziale che consente alla Commissione di rivolgere richieste alla Svizzera e di intavolare negoziati per nuove concessioni. La stesura di una lista di richieste, tuttavia, è stata sospesa nel 2004 a favore dell’allargamento a Est. Anche l’agricoltura svizzera, nel frattempo, ha individuato nuove possibilità d’esportazione per numerosi prodotti, che può far valere in occasione di questi negoziati mediante una propria lista di richieste.

Allargamento a Est dell’UE

Il 1° maggio 2004 sono diventati membri dell’UE dieci nuovi Paesi: Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, la parte greca di Cipro e Malta. Questo allargamento amplia il mercato europeo di 76 milioni di consumatori.

Dal 1° maggio 2004 l’accordo agricolo bilaterale siglato da Svizzera e UE si applica automaticamente anche agli altri dieci nuovi Stati membri. Da un lato, per la Svizzera si aprono nuove opportunità di accesso a un mercato ancora più vasto ma dall’altro, l’accordo rappresenta anche una sfida poiché agevola altresì le importazioni dai Paesi menzionati.