Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/48: Attuazione a livello interno del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti · 12 pagine

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che hanno già partecipato a visite di luoghi di detenzione, ex poliziotti o direttori di istituti penitenziari. I 12 membri lavoreranno a titolo benevolo; avranno diritto al rimborso delle loro indennità di trasferta e d’alloggio durante le missioni e le riunioni.

3. Nomina e durata della funzione

Il Consiglio federale s’incarica di procedere alla nomina dei membri su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale di giustizia) e del Dipartimento federale degli affari esteri (Direzione del diritto internazionale pubblico e Divisione politica IV). La procedura di nomina s’ispira alla prassi seguita per allestire la lista dei tre candidati presentata all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa per l’elezione del giudice eletto alla Corte europea dei diritti dell’uomo in rappresentanza della Svizzera.

Inoltre, le organizzazioni non governative hanno la possibilità di proporre candidati ai Dipartimenti competenti che sono liberi di inserirli o no nella loro lista.

La durata della funzione è di quattro anni; i membri possono essere rieletti per altri due mandati. Per garantire la continuità, il rinnovo dei membri dovrebbe avvenire in modo graduale. La nomina del primo presidente spetta al Consiglio federale.

4. Organizzazione

Dopo la sua istituzione, l’organo si costituisce da sé. Definisce la propria organizzazione e i propri metodi di lavoro in un regolamento. Ha la sua sede nel luogo di domicilio o di lavoro del suo presidente che organizza il segretariato.

5. Metodi di lavoro

Spetta al meccanismo stesso decidere i suoi metodi di lavoro. Tuttavia, per ragioni di preventivo, è opportuno prevedere venti giorni di lavoro l’anno, essendo inteso che un giorno di lavoro può comportare la visita di più stabilimenti. Va parimenti notato che il meccanismo, per effettuare le visite, potrebbe suddividersi in gruppi. L’organo potrebbe riunirsi in assemblea plenaria due volte l’anno. Se necessario, può far capo a esperti o a interpreti.

VIII. Ratifica

Visto l'impegno della Svizzera per l'adozione di tale strumento, ne andrebbe della sua credibilità sul piano internazionale se non lo ratificasse al più presto e testimoniasse in tal modo la sua solidarietà nella lotta contro la tortura a livello mondiale. Per di più, va ricordato che essere fra i primi venti Stati Parte permetterebbe alla Svizzera di presentare un candidato per far parte dei primi dieci membri che conterà il Sottocomitato al momento della sua istituzione.

Gli Stati Parte sono tenuti a disporre di meccanismi nazionali per la prevenzione operativi un anno dopo l’entrata in vigore del Protocollo facoltativo o, se quest’ultimo è già entrato in vigore, un anno dopo averlo ratificato.