Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/48: Attuazione a livello interno del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti · 12 pagine

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persone private della libertà, a sottoporre alle competenti autorità raccomandazioni e proposte per migliorare la situazione di tali persone così come della legislazione in vigore e dei pertinenti progetti di legge. Si tratta dunque di un meccanismo che ha esclusivamente una funzione di sorveglianza e che non può intervenire direttamente e in modo cogente sulle modalità d’esecuzione delle misure privative della libertà, che sono, per la maggior parte, di competenza dei Cantoni. Il Protocollo facoltativo non comporta, di fatto, ingerenze nell’esecuzione delle misure privative della libertà.

Ciononostante è opportuno ricordare che la competenza legislativa globale nel campo specifico del Protocollo facoltativo – le misure privative della libertà – spetta, nella grande maggioranza dei casi, alla Confederazione. A titolo di esempio, la Confederazione può legiferare nei settori seguenti:

- la privazione della libertà nell’ambito dell’esecuzione delle pene e delle misure e in quello del diritto della procedura penale (art. 123 cpv. 1 e 2 Cost., RS 101);

- la privazione della libertà a fini d’assistenza (art. 122 cpv. 1 Cost., art. 397a CC, RS 210);

- la privazione della libertà nell’ambito del diritto d’asilo e del diritto degli stranieri (art. 121 Cost.);

- il controllo e la detenzione quando sono opera di organi della Confederazione (p. es. delle guardie di confine, dei militari o della polizia giudiziaria federale).

Soltanto i settori della detenzione di polizia e del controllo di polizia sfuggono alla competenza legislativa della Confederazione. La Confederazione detiene pertanto una competenza di legiferare nella maggior parte dei settori concernenti le misure privative della libertà. Per contro, i Cantoni sono principalmente responsabili dell’esecuzione delle pene e delle misure privative della libertà.

2. Le varianti considerate

Il gruppo di lavoro ha individuato, fra le soluzioni che permetterebbero alla Svizzera di conformarsi agli obblighi internazionali derivanti dall’OP-CAT, tre varianti principali. In seguito le ha esaminate e ha indicato per ciascuna di esse i vantaggi e gli svantaggi.

a) Variante cantonale

Implica che ciascun Cantone istituisca il proprio meccanismo per la prevenzione (ovvero 26 meccanismi cantonali) e che la Confederazione istituisca un meccanismo federale per i campi in cui ha la competenza d’esecuzione.

! Vantaggi: - i Cantoni stabiliscono da sé come attuare l’OP-CAT in Svizzera (soluzione «federalista»);

- nessuna «ingerenza» della Confederazione.