Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/48: Attuazione a livello interno del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti · 12 pagine
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all’articolo 22 della Convenzione, i quali sostengono di essere vittima di una violazione delle disposizioni della Convenzione, commessa da un tale Stato Parte, possono presentare una comunicazione al Comitato (diritto di richiesta individuale). Tale Convenzione non prevede tuttavia il meccanismo delle visite. È dunque uno strumento sanzionatorio che si applica quando la violazione è già stata commessa. Il Protocollo facoltativo oggetto del presente rapporto intende appunto eliminare tale lacuna.
L’altra, ratificata dalla Svizzera il 7 ottobre 1988 ed entrata in vigore per il nostro Paese il 1° febbraio 1989, è la Convenzione europea del 26 novembre 1987 per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Questa Convenzione, che è esclusivamente aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e costituisce di conseguenza uno strumento regionale, istituisce un Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) il quale, effettuando visite periodiche e, se necessario, non preannunciate, esamina il trattamento delle persone private della libertà. Le competenze del CPT sono paragonabili a quelle del Sottocomitato istituito dall'OP-CAT. Dopo ogni visita, il CPT redige un rapporto sui fatti constatati e formula raccomandazioni. Anche sul piano internazionale, la Convenzione europea è molto simile all’OP-CAT. Ma, contrariamente a quest’ultimo strumento, non impone l’istituzione di meccanismi nazionali per la prevenzione. In proposito, va detto che il CPT, dal canto suo, ha da sempre auspicato l’istituzione di tali meccanismi.
Allo scopo di evitare doppioni, l’OP-CAT invita esplicitamente il Sottocomitato e gli organi costituiti in virtù di dette convenzioni regionali a consultarsi e a cooperare tra di loro (art. 31 OP-CAT). Considerando tale disposizione, è pertanto poco probabile che il CPT e il Sottocomitato effettuino una visita nel nostro Paese durante lo stesso anno o a intervalli ravvicinati. È per contro molto verosimile che il Sottocomitato, il CPT e il meccanismo nazionale svizzero si consultino allo scopo di coordinare nel migliore dei modi le loro rispettive attività.
III. Istituzione di uno o più meccanismi nazionali svizzeri
L'articolo 17, secondo periodo, dell'OP-CAT tiene conto, in particolare, delle peculiarità degli Stati federali. Infatti dispone che «i meccanismi istituiti da entità decentralizzate possono essere designati come meccanismi nazionali per la prevenzione ai sensi del presente Protocollo, se sono conformi alle sue disposizioni». Questa disposizione è particolarmente significativa per la Svizzera, visto che le consente un certo margine di manovra.
1. Competenze legislative della Confederazione in materia di privazione della libertà
Ratificando l’OP-CAT, la Svizzera s’impegna a istituire un meccanismo nazionale incaricato di effettuare visite e a garantirgli un accesso senza restrizioni a tutti i luoghi di detenzione, a tutte le persone private della libertà e alle relative informazioni. Tale meccanismo è chiamato a esaminare, alla luce degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera (CAT e OP-CAT), il trattamento delle