Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/48: Attuazione a livello interno del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti · 12 pagine

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! Vantaggi: - la grande maggioranza dei Cantoni si è pronunciata in favore di questa soluzione;

- razionalizzazione del lavoro e pertanto maggiore efficacia;

- razionalizzazione dei costi (sinergie nell’organizzazione e nell’amministrazione);

- metodologia e standard unificati => applicazione uniforme del diritto sull’insieme del territorio;

- non occorre l’approvazione da parte dei Cantoni => procedura più rapida.

Svantaggi: - i Cantoni non stabiliscono da sé come intendono applicare l’OP-CAT.

È importante sottolineare che la variante federale non impedisce affatto i Cantoni di istituire, come hanno fatto per esempio il Cantone di Ginevra e il Cantone del Ticino, commissioni parlamentari cantonali preposte alla visita di determinati luoghi di detenzione.

3. Proposta del DFGP

Il DFGP, considerando i motivi sopra esposti, propone di adottare la variante federale che implica l’istituzione di un meccanismo unico a livello nazionale. La variante federale non presenta alcun inconveniente maggiore viste le competenze del meccanismo che sono essenzialmente di sorveglianza nonché consultative.

La base costituzionale che attribuisce alla Confederazione la competenza dell’attuazione interna dell’OP-CAT è esposta in appresso. Sono parimenti esaminati le varie basi legali che permettono l’istituzione del meccanismo nazionale, e i relativi vantaggi e svantaggi.

IV. Base costituzionale che permette di attribuire l’attuazione interna dell’OP-CAT alla Confederazione

La Confederazione ha una competenza generale in materia di affari esteri (art. 54 Cost.) che l’autorizza a concludere trattati internazionali. I trattati così conclusi impegnano la Confederazione e soltanto essa è responsabile di eventuali violazioni a livello internazionale. Per contro, da un punto di vista interno, le regole contenute nel trattato valgono sia per la Confederazione sia per i Cantoni. La conclusione di un trattato, inoltre, non modifica la ripartizione delle competenze definita nella Cost.. Ne consegue che l’esecuzione dei trattati sul piano interno spetta al livello statale competente in virtù della Costituzione.