Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/48: Attuazione a livello interno del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti · 12 pagine
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2. Tenore dell’OP-CAT
L’obiettivo del Protocollo facoltativo è di contribuire alla prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Tale strumento istituisce un sistema di portata mondiale per la prevenzione della tortura, che poggia su due pilastri, uno internazionale, l’altro nazionale. Gli Stati Parte s’impegnano, da un lato, ad autorizzare senza restrizioni visite e controlli da parte di un meccanismo internazionale per la prevenzione e, dall’altro, a istituire uno o più meccanismi nazionali per la prevenzione. L’OP-CAT (art. 4 par. 2) precisa che per privazione della libertà, s’intende «sia qualsiasi forma di detenzione o d'incarcerazione, sia il collocamento di una persona in uno stabilimento di sorveglianza pubblico o privato dal quale non è autorizzata a uscire liberamente, ordinato da un’autorità giudiziaria o amministrativa o da qualsiasi altra autorità». Sono pertanto comprese la detenzione penale, civile e amministrativa nonché la privazione della libertà tanto nei posti di polizia quanto nelle prigioni, nei centri per minori, nei luoghi di detenzione amministrativa, nei centri di detenzione dei richiedenti l’asilo e negli istituti psichiatrici.
A livello internazionale è prevista l’istituzione di un nuovo organo, il «Sottocomitato» del Comitato contro la tortura. Il Sottocomitato sarà composto di dieci a venticinque membri eletti per quattro anni dagli Stati Parte. I membri devono essere indipendenti e imparziali. Il Sottocomitato effettua visite in ogni luogo posto sotto la giurisdizione o il controllo degli Stati Parte, in cui si trovano o possono trovarsi persone private della libertà. L'OP-CAT non dà alcuna prescrizione al Sottocomitato per quanto concerne la frequenza delle visite negli Stati Parte. Precisa soltanto che il Sottocomitato definisce un programma di visite periodiche negli Stati Parte. Per consentire al Sottocomitato di adempire il suo mandato, gli Stati Parte s'impegnano a consentirgli l’accesso senza restrizioni a tutte le informazioni riguardanti il trattamento delle persone private della libertà e le loro condizioni di detenzione. Gli Stati Parte s'impegnano inoltre a consentire al Sottocomitato l’accesso senza restrizioni a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature. Il Sottocomitato deve inoltre avere la possibilità di colloquiare privatamente, senza testimoni, con le persone private della libertà. Dopo la visita, il Sottocomitato comunica a titolo confidenziale le proprie raccomandazioni e osservazioni allo Stato contraente e, se del caso, a meccanismo nazionale. Può parimenti esprimere il proprio parere e offrire la propria assistenza agli Stati Parte in merito all’istituzione dei meccanismi nazionali per la prevenzione.
A livello nazionale, gli Stati Parte hanno l'obbligo di istituire uno o più meccanismi per la prevenzione. I meccanismi nazionali per la prevenzione sono autorizzati:
- a esaminare periodicamente la situazione delle persone private della libertà. Allo scopo, hanno accesso a tutte le informazioni concernenti il numero delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi di detenzione di cui all’articolo 4 OP-CAT, così come il numero di tali luoghi e la loro ubicazione. Hanno parimenti accesso a tutte le informazioni riguardanti il trattamento di tali persone e le loro condizioni di detenzione così come a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature. Hanno inoltre la possibilità di colloquiare privatamente con le persone private della libertà, nonché con qualsiasi altra persona qualora il