Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/48: Attuazione a livello interno del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti · 12 pagine

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Dopo aver riesaminato la questione della base costituzionale che permetterebbe alla Confederazione di istituire essa stessa un meccanismo per la prevenzione, il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che, contrariamente al suo stesso parere espresso nella lettera del 9 luglio 2003 indirizzata ai Governi cantonali, l’OP-CAT e il meccanismo nazionale per la prevenzione prescritto dall’OP-CAT rientrano nella competenza di politica estera della Confederazione ai sensi dell’articolo 54 Cost.. Infatti, se la Confederazione in virtù dell’articolo 54 Cost. è competente per concludere un trattato e in virtù del diritto internazionale pubblico è responsabile della sua esecuzione, allo stesso titolo la Confederazione è parimenti competente per osservare l’attuazione interna degli obblighi derivanti dal trattato. Visto che nel diritto svizzero prevale la concezione monista, i trattati ratificati dalla Svizzera sono parte integrante del nostro diritto interno e la Confederazione ha pertanto, in virtù dell’articolo 49 capoverso 2 Cost., l’obbligo di vigilare che i Cantoni rispettino ed eseguano i nostri impegni internazionali.

Come già esposto sopra (capitolo IV), il meccanismo nazionale previsto dall’OP-CAT, in quanto tale, non comporta alcuna ingerenza nell'esecuzione delle misure privative della libertà. Infatti tale meccanismo ha unicamente lo scopo, da una parte, di osservare se e in quale misura la Svizzera (Confederazione e Cantoni) assume gli obblighi che le spettano in virtù del CAT e rispetta le disposizioni di tale strumento e, dall’altra, di formulare osservazioni e raccomandazioni in proposito. Una tale vigilanza sull’esecuzione degli obblighi internazionali fa parte della competenza generale della Confederazione in materia di politica estera. La competenza della Confederazione d’istituire, a tale scopo, per via legislativa, una commissione di sorveglianza si fonda dunque sull’articolo 54 capoverso 1 Cost..

V. Forma dell’atto per l’istituzione del meccanismo nazionale

La forma appropriata per attuare sul piano interno gli obblighi derivanti dall’OP-CAT è quella di una legge federale. Infatti, visto che nel Protocollo facoltativo figurano «disposizioni che contengono norme di diritto», la Cost. prevede che l’Assemblea federale le emani o sotto forma di legge federale sottostante a referendum facoltativo, o sotto forma d’ordinanza (art. 163 cpv. 1 Cost.). La Cost. specifica tuttavia che «tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale» (art. 164 cpv. 1 Cost.). Rientrano in particolare in questa categoria le disposizioni fondamentali in materia di «compiti e prestazioni della Confederazione» (art. 164 cpv. 1 lett. e Cost.) e di «organizzazione e procedura delle autorità federali» (art. 164 cpv. 1 lett. g Cost.). Nel caso specifico, nell’atto legislativo si tratta di disciplinare segnatamente l’istituzione del meccanismo nonché le sue competenze e i suoi compiti, l’organo competente per la scelta dei suoi membri, il suo finanziamento, la sua indipendenza e la riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza nell’adempimento dei suoi compiti. Pertanto si tratta proprio di disposizioni importanti di cui all’articolo 164 capoverso 1 Cost. che vanno emanate sotto forma di legge federale.

Per quanto riguarda il livello di precisione che dovrebbe avere la base legale, va detto che certe disposizioni dell’OP-CAT sono sufficientemente chiare e precise da poter essere considerate direttamente applicabili. È il caso, per esempio,