Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/48: Attuazione a livello interno del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti · 12 pagine
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! Svantaggi: - manca la massa critica (soprattutto nei piccoli Cantoni);
- necessità di istituire, anche a livello federale, un meccanismo supplementare per visitare i luoghi di detenzione posti sotto la competenza esclusiva di organi federali;
- applicazione non uniforme del diritto sull’insieme del territorio, visto che ogni Cantone adotta la propria metodologia e applica i propri standard => variante senza sinergie e carico amministrativo inutile;
- elevato onere finanziario (necessità di istituire 26 meccanismi cantonali e un meccanismo federale);
- lunghezza della procedura per istituire i meccanismi, con conseguente ritardo nella ratifica.
b) Variante concordataria
Implica o l’estensione del campo di competenze dei tre concordati intercantonali esistenti in materia di esecuzione delle pene a tutti i luoghi di privazione della libertà (penali, civili e amministrativi)1, o la conclusione di un nuovo concordato. In entrambi i casi, la Confederazione potrebbe parteciparvi come consentitole dall’articolo 48 capoverso 2 Cost., con tuttavia modalità complicate d’attuazione.
" sulla base dei tre concordati esistenti
! Vantaggi: - si fonda su una struttura già esistente ;
- lascia una maggiore autonomia ai Cantoni.
! Svantaggi: - necessità di estendere le norme dei concordati esistenti al fine di introdurre una competenza generale in materia di privazione della libertà;
1 La Convenzione del 19 giugno 1975 dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni e Turgovia concernente l'esecuzione delle pene e delle misure privative della libertà personale, ordinate secondo il Codice penale svizzero e delle misure privative della libertà ordinate secondo il diritto federale e quello cantonale; il Concordato del 4 marzo 1959 sull'esecuzione delle pene e delle misure ordinate secondo il Codice penale svizzero e secondo la legislazione dei Cantoni della Svizzera nordoccidentale e centrale; il Concordato del 22 ottobre 1984 sull'esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani nei Cantoni romandi e nel Ticino.