Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/48: Attuazione a livello interno del Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti · 12 pagine

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Ciononostante, in virtù dell’articolo 24 OP-CAT, gli Stati possono fare una dichiarazione al momento della ratifica, mediante la quale annunciano il differimento dell’esecuzione dei loro obblighi in merito ai meccanismi nazionali. Tale differimento è di tre anni al termine dei quali può essere accordata una proroga di altri due anni. Questo significa che la Svizzera, dopo aver ratificato lo strumento, potrebbe beneficiare in totale di cinque anni supplementari per istituire il proprio meccanismo nazionale. Ricorrere a tale possibilità non è tuttavia auspicabile, visto che la Svizzera segue il principio di ratificare uno strumento internazionale soltanto dopo essersi conformata agli obblighi internazionali che ne risultano. Detto questo, è scontato che non appena il Parlamento avrà adottato il decreto federale che approva la ratifica e la legge federale sulla commissione nazionale per la prevenzione della tortura e che il termine per il referendum sarà scaduto, il Consiglio federale potrà ratificare l’OP-CAT anche se il meccanismo nazionale non fosse ancora operativo (in virtù dell’art. 17 OP-CAT, avrà infatti ancora un anno di tempo per istituire detta commissione).