Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine

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terrorismo. In questo modo è possibile proteggere la piazza finanziaria Svizzera in quanto con la crescita a livello mondiale del terrorismo è aumentato anche il rischio di abusare della piazza finanziaria Svizzera per finanziare il terrorismo. Infatti, i canali seguiti per finanziare il terrorismo sono spesso gli stessi usati per riciclare il denaro. Per questi motivi la lotta contro il finanziamento del terrorismo viene esplicitamente integrata nella legge sul riciclaggio.

2.1.1 Adeguamento dell’articolo sullo scopo della legge sul riciclaggio di denaro (art. 1 AP LRD) - campo di applicazione della legge ampliato

Da un lato, il campo di applicazione della legge deve essere esteso, oltre il settore finanziario, ad attività commerciali in determinate branche. Dall’altro, gli sforzi internazionali nella lotta contro il finanziamento del terrorismo vengono integrati in diverse disposizioni di legge nel senso che questa lotta vi viene esplicitamente menzionata. Si rinuncia tuttavia a modificare il titolo della legge; verrà unicamente stralciata l’espressione "nel settore finanziario". Pertanto in futuro la legge sarà denominata: "Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro".

Per rendere trasparente l’inclusione della lotta contro il finanziamento del terrorismo è necessario adeguare l’articolo sullo scopo della legge. Nell’articolo 1 AP LRD figurerà la formulazione secondo cui la legge disciplina anche la lotta contro il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 260quinquies CP. Con l’abuso del sistema finanziario per canalizzare denaro da utilizzare per scopi terroristici vengono seriamente pregiudicati l’integrità, il funzionamento e la reputazione della piazza finanziaria ma anche, a seconda delle circostanze, la stabilità del sistema finanziario.

La lotta contro il riciclaggio di denaro e la lotta contro il finanziamento del terrorismo rappresentano due obiettivi differenti. Infatti, la lotta contro il finanziamento del terrorismo non è riferibile alla norma della lotta contro il riciclaggio di denaro, ma figura esplicitamente e autonomamente nell’articolo sullo scopo. Per raggiungere entrambi gli scopi la legge sul riciclaggio di denaro mette a disposizione una serie di obblighi di diligenza. Il dispositivo di diligenza contenuto nella legge sul riciclaggio di denaro può anche essere fatto valere anche per la lotta contro il finanziamento del terrorismo. In tal modo le stesse disposizioni in materia di diligenza sono applicabili sia alla lotta contro il riciclaggio di denaro sia alla lotta contro il finanziamento del terrorismo.

Nell’ambito del riciclaggio di denaro, i fondi acquisiti illegalmente vengono immessi nel circuito finanziario legale. Per contro, nel quadro del finanziamento del terrorismo, i fondi legali vengono spesso impiegati per uno scopo criminale. Una combinazione di fondi legali e illegali è comunque immaginabile. È inoltre possibile che manovre criminali interessino sia il riciclaggio di denaro, sia il finanziamento del terrorismo. Il riconoscimento e la lotta ex ante del finanziamento del terrorismo sono a volte più difficili di quelli della lotta contro il riciclaggio di denaro. Infatti, finché il denaro confluisce nel sistema finanziario e viene utilizzato per scopi criminali, è a volte quasi impossibile che gli intermediari finanziari, anche rispettando i vigenti obblighi di diligenza, riconoscano lo scopo del finanziamento del terrorismo al momento in cui denaro pulito viene introdotto nel ciclo finanziario. Gli obblighi di diligenza della legge si applicano tuttavia al momento in cui