Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
l’intermediario finanziario nutre sospetti che il denaro possa essere utilizzato per scopi terroristici.
La legge sul riciclaggio di denaro non concerne più unicamente gli intermediari finanziari, bensì determinati suoi obblighi di diligenza valgono anche per persone che esercitano determinate attività commerciali (art. 2 cpv. 1 lett. b LRD). Ciò è reso trasparente nell’articolo sullo scopo della legge, in cui è indicato che la legge serve a garantire la diligenza nei casi di operazioni finanziarie e di determinate attività commerciali.
2.1.2 Estensione delle disposizioni legali al finanziamento del terrorismo (art. 6, 8, 9, 21, 23, 27, 29, 32 AP LRD)
Nella vigente legge sul riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo non è menzionato in nessun articolo. Per colmare questa lacuna legale la disposizione dell’articolo 260quinquies CP verrà inclusa in maniera esplicita nelle suddette, ma anche in altre, disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro. Il finanziamento del terrorismo è stato disciplinato separatamente nell’articolo 260quinquies CP in quanto è un delitto a sé stante, che può essere perpetrato anche senza riciclare denaro.
Diverse disposizioni della vigente legge sul riciclaggio di denaro saranno pertanto completate con la fattispecie "o servire a finanziare il terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP)" o con una formulazione analoga. Si tratta dei seguenti articoli di legge: obbligo speciale di chiarimento (art. 6 lett. b LRD), obbligo di comunicazione (art. 9 cpv. 1 LRD), obbligo di denuncia (art. 21 cpv. 1 LRD), compiti dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 23 cpv. 4 LRD), obbligo d’informazione e di denuncia (art. 27 cpv. 4 LRD), scambio d’informazioni tra autorità (art. 29 cpv. 2 LRD) e assistenza amministrativa internazionale dell’Ufficio di comunicazione (art. 32 cpv. 2 lett. a LRD).
La Raccomandazione speciale IV del GAFI sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo statuisce esplicitamente un obbligo di comunicazione per gli intermediari finanziari che nutrono sospetti che valori patrimoniali siano in relazione ad attività od organizzazioni terroristiche. Secondo la prassi vigente relativa all’articolo 9 capoverso 1 LRD i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale devono essere notificati senza indugio all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Questo obbligo di comunicazione deriva dal fatto che ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LRD le organizzazioni terroristiche devono essere paragonate a quelle criminali. È tuttavia pensabile che il finanziamento del terrorismo non avvenga solo a vantaggio di organizzazioni terroristiche, ma anche di singole persone. A causa della sua importanza la disposizione sul finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP) dev’essere esplicitamente menzionata nell’articolo 9 capoverso 1 AP LRD. Questo ha ripercussioni sull’obbligo di comunicazione, che nasce esplicitamente anche in caso di fondato sospetto di finanziamento del terrorismo, come già invalso a livello internazionale.
L’articolo 32 capoverso 2 lettera a LRD disciplina lo scambio di informazioni con l’Ufficio di comunicazione (Money Laundering Reporting Office; MROS) e con le autorità estere analoghe (Financial Intelligence Units; FIU’s). Lo scambio di